Sez. 6, Sentenza n. 4038 del 03/12/1999 Cc. (dep. 12/01/2000) Rv. 216501 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Procedimento con parte civile costituita - Pronuncia della sentenza di proscioglimento nel merito in mancanza di una causa di improcedibilità o di improseguibilità dell'azione penale o di estinzione del reato - Possibilità - Esclusione - Accordo del P.m. e dell'imputato - Irrilevanza - Ragione - Conseguenze in caso di pronuncia: nullità a regime intermedio.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)
Pur prescindendo dal problema se, e a quali condizioni, possa essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito prima del dibattimento nei casi di cui al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., tale sentenza non può, comunque, pronunciarsi, neppure con il consenso dell'imputato e del pubblico ministero, quando difetti uno dei presupposti essenziali perché possa addivenirsi a una simile statuizione, cioè l'esistenza di una causa di improcedibilità o di improseguibilità dell'azione penale, ovvero una causa di estinzione del reato, sulle quali la pronuncia di proscioglimento nel merito dovrebbe, eventualmente, prevalere. Qualora una tale sentenza sia pronunciata, la stessa deve ritenersi colpita da nullità di ordine generale di cui all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. (perché incidente negativamente sull'intervento della costituita parte civile), anche se non assoluta (art. 179), bensì a regime intermedio (art. 180); nullità che, essendosi verificata nel giudizio - cioè dopo la notificazione del decreto di citazione, anche se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento -, è deducibile e rilevabile entro il limite temporale costituito dallo svolgimento del grado successivo del processo, nel caso coincidente con il giudizio di cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 469 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)