Sez. 3, Sentenza n. 5588 del 07/04/1995 Ud. (dep. 17/05/1995) Rv. 202332 - 01
Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Proscioglimento prima del dibattimento (sentenza predibattimentale) | Tassatività delle ipotesi previste dall'art. 469 cod. proc. pen. - Sussistenza - Proscioglimento nel merito - Esclusione.
Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Proscioglimento prima del dibattimento (sentenza predibattimentale)
Il proscioglimento prima del dibattimento di cui agli artt. 469 e 558 comma 3 cod. proc., pen. è previsto soltanto per i casi in cui manca una condizione di procedibilità o ricorre una causa estintiva del reato. Per tutti gli altri casi in cui ricorre una causa di assoluzione nel merito, la decisione deve essere adottata in dibattimento, come si evince dal testo dell'art. 530 comma 1 cod. proc. pen., che enumera fra le cause di assoluzione riservate al dibattimento anche quella in cui l'imputato non è punibile per una ragione di diritto ("per un'altra ragione", diversa da quelle in fatto elencate precedentemente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 469 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)