Sez. 3, Sentenza n. 370 del 15/01/1999 (Rv. 522315 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Poteri istruttori - Esercizio - Carattere discrezionale - Omesso esercizio - Obbligo di motivazione - Insussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la facoltà del giudice del merito di avvalersi dei poteri istruttori conferitigli dalla legge (art. 421 e 437 cod. proc. civ.) costituisce espressione di una discrezionalità il cui omesso esercizio non esige espressa motivazione, dovendosi ritenere che lo stesso giudice abbia, per implicito, considerato sufficienti le risultanze probatorie già acquisite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)