Sez. 3, Sentenza n. 3505 del 11/03/2002 (Rv. 552977 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Poteri istruttori - Esercizio - Carattere discrezionale - Fattispecie in tema di controversie agrarie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE
Nelle controversie soggette al rito del lavoro (nella specie, controversie agrarie), la facoltà del giudice del merito di avvalersi dei poteri istruttori conferitigli dalla legge (art. 421 e 437 cod. proc. civ.) costituisce espressione di una discrezionalità il cui omesso esercizio fa ritenere che lo stesso giudice abbia, per implicito, considerato sufficienti le risultanze probatorie già acquisite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)