Sez. U, Sentenza n. 2055 del 19/02/1992 (Rv. 475812 - 01)
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - In genere | Richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia - Tempestività - Accertamento - Riferimento temporale - Data della richiesta.
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - In genere
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la tempestività o meno della richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, in rapporto al termine decadenziale di un anno previsto dall'art. 59, sesto comma, del d.P.R. 16 settembre 1958 n. 916 (e successive modificazioni), deve essere verificata tenendo conto - alla stregua della lettera della legge (in particolare, commi secondo e settimo del citato articolo) e dei principi generali in materia procedimentale - della data della richiesta predetta, in quanto tale atto (da esternarsi in forma certa e documentale) è sufficiente a far considerare iniziato il procedimento, e non già della data di ricezione della stessa da parte del Procuratore Generale destinatario.
Riferimenti normativi: DPR 16/09/1958 num. 916 art. 58, Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)