Sez. 5, Sentenza n. 13382 del 03/11/2020 Ud. (dep. 09/04/2021) Rv. 281031 - 07
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Azione civile svolta dalla pubblica amministrazione nel giudizio penale - Giudizio promosso in sede contabile - Violazione del principio del "ne bis in idem" - Esclusione - Ragioni.
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem" tra il giudizio civile introdotto dalla pubblica amministrazione mediante l'esercizio dell'azione civile in sede penale e quello promosso dal procuratore contabile innanzi alla Corte dei conti per danno erariale, poiché il primo ha ad oggetto l'accertamento del danno derivante dal reato (nella specie, di truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche), con funzione riparatoria e integralmente compensativa a protezione dell'interesse particolare dell'amministrazione costituita, mentre il secondo l'accertamento dell'inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria a tutela dell'interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione ed al corretto impiego delle risorse pubbliche.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)