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Sez. 3, Sentenza n. 2869 del 10/05/1984 (Rv. 434919 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - MANCATO PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI ACCESSORI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434919-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - MANCATO PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI ACCESSORI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

A giustificare la risoluzione di un contratto di locazione, sia esso soggetto o meno alla proroga legale, e quindi anche alla luce della normativa vincolistica, non è necessario che l'inadempimento del conduttore sia concretato nella mancata corresponsione del canone, ma è sufficiente anche la reiterata e colpevole inadempienza, da parte di quello, nel pagamento delle spese relative ai servizi accessori della locazione, qualora abbia carattere di rilevante importanza e gravità, per la valutazione della quale, oltre alla persistenza della mora del conduttore malgrado il ricorso del locatore alle vie giudiziali, l'entità della somma non corrisposta va considerata anche con riferimento alla misura del canone, potendo un importo non elevato assumere decisiva Rilevanza nella generale economica del contratto. (Conf 6468/81, mass n 417300, sulla prima parte; (Conf 4900/79, mass n 401538, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)