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Sez. 3, Sentenza n. 6468 del 05/12/1981 (Rv. 417300 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - REITERATA E COLPEVOLE INADEMPIENZA NEL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI ACCESSORI - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417300-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - REITERATA E COLPEVOLE INADEMPIENZA NEL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI ACCESSORI - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONE.*

A giustificare la risoluzione di un contratto di locazione, sia esso soggetto o meno a proroga legale, e quindi anche alla luce della normativa vincolistica, non è necessario che l'inadempimento del conduttore si sia concretato nella mancata corresponsione del canone, ma è sufficiente anche la reiterata e colpevole inadempienza, da parte del conduttore medesimo, nel pagamento delle spese relative ai servizi accessori della locazione, qualora abbia carattere di rilevante importanza e gravità. (V 4072/78, mass n 393682; (Conf 4900/79, mass n 401538).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 19, Legge 22/12/1973 num. 841 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)