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Sez. 1, Sentenza n. 4362 del 16/11/1977 Ud. (dep. 15/04/1978) Rv. 138583 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONDANNE INTERMEDIE - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - OSTATIVITA.*
Stato
decisa il 1977-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138583-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONDANNE INTERMEDIE - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - OSTATIVITA.*

In conseguenza della riforma legislativa del 1974, all'imputato che ha riportato una condanna a pena condizionalmente sospesa, sia per delitto che per contravvenzione, puo essere concesso il beneficio della sospensione condizionale per la seconda volta, nei limiti di cui all'art 163 cod pen; sempre, cioe, che la pena da infliggere, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi il biennio, ma a condizione che l'imputato, dopo la prima condanna a pena sospesa, non abbia riportato altra condanna, non importa se a pena sospesa o meno. (la Cassazione ha ritenuto che nel primo caso - in quello, cioe, in cui l'imputato abbia subito altra condanna condizionalmente sospesa - il beneficio non puo essere concesso per la terza volta; mentre nel secondo caso, il beneficio, in astratto fruibile per la seconda volta, non puo essere concesso perche tra la prima condanna sospesa e la terza da sospendere si e inserita una seconda condanna che ha fatto venir meno la presunzione che il colpevole, dopo la prima condanna, si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati). (sull'ammissibilita o non del beneficio quando tra la prima condanna condizionalmente sospesa e quella per cui sorge la questione sia stata pronunciata una condanna intermedia, V, in senso conforme alle massime, 136026, 125091, anno 1977; 134492, 134265, 133213, anno 1976; contra, nel senso che le condanne alla multa, all'arresto e all'ammenda, non essendo ostative alla concessione del beneficio, non costituiscono precedente condanna e pertanto non vengono in considerazione ai fini dell'applicabilita dell'ultima parte dell'art 164 cod pen, V 137772, 134424, 133810, 133809, 133808, anno 1976).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 11 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)