Sez. 1, Sentenza n. 1919 del 22/03/1984 (Rv. 433991 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - RIVALUTAZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - RIVALUTAZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, è consentito al giudice di secondo grado di adeguare al variato potere di acquisto della moneta l'assegno fissato dal primo giudice, non implicando ciò l'esame di una domanda nuova in grado di appello, in violazione dell'art. 345 cod. proc. civ.. (V 51/81, mass n 410436; (V 2844/80, mass n 406586; (Conf 4950/78, mass n 394680).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)