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Sez. 1, Sentenza n. 9539 del 12/05/1999 Ud. (dep. 23/07/1999) Rv. 215134 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO | Dichiarazioni utilizzate per le contestazioni - Valutazione limitata alla attendibilità del dichiarante - Esclusione - Valutazione anche ai fini probatori da parte del giudice d'appello - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215134-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO

Le dichiarazioni contenute nel fascicolo per il dibattimento, utilizzate in primo grado per le contestazioni alle persone indicate dall'articolo 210 cod. proc. pen., possono essere utilizzate dal giudice d'appello anche ai fini probatori, e non esclusivamente per la valutazione di attendibilità del dichiarante, in quanto il richiamo, contenuto nel comma quarto dell'articolo 503 cod. proc. pen., al precedente articolo 500, comma terzo, non esclude l'applicabilità degli altri commi dello stesso articolo e le persone imputate in procedimento connesso non sono qualificabili esclusivamente come parti, non potendo obliterarsi la loro funzione testimoniale in rapporto a quei passaggi delle rispettive dichiarazioni che si riferiscono a terzi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 503 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)