Sez. 5, Sentenza n. 5929 del 11/03/2010 (Rv. 612160 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Potere del giudice di qualificare diversamente la fattispecie sostanziale oggetto dell'accertamento fiscale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di TARSU.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il giudice tributario deve limitarsi a verificare la legittimità dell'operato dell'Ufficio tributario senza effettuare una diversa qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame, pena il vizio di ultrapetizione, essendo precluso al giudicante il potere amministrativo tributario sostanziale spettante all'Amministrazione, mediante l'accoglimento della domanda basato su ragioni diverse da quelle addotte dal contribuente sulla scorta della pretesa azionata dall'Amministrazione.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, in tema di TARSU, aveva annullato atti impositivi basati sulla negata ruralità degli immobili e sull'infedele dichiarazione della superficie dell'abitazione, fondando il giudizio sulla presunta mancata produzione di rifiuti solidi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)