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Sez. 5, Sentenza n. 2531 del 22/02/2002 (Rv. 552421 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Potere del giudice di qualificare diversamente la fattispecie sostanziale oggetto dell'accertamento fiscale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552421-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

In tema di contenzioso tributario, il giudice tributario deve limitarsi a verificare la legittimità dell'operato dell'Ufficio tributario senza operare, pena il vizio di ultrapetizione, una diversa qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame, atteso che è precluso al giudicante il potere amministrativo tributario sostanziale spettante all'amministrazione (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto il vizio di ultrapetizione in un caso nel quale la commissione tributaria - davanti alla quale era stato impugnato un avviso di accertamento che qualificava l'attività svolta dal contribuente come "reddito derivante da attività commerciale non esercitata abitualmente", ai sensi dell'art. 81, comma primo, lettera i) del d.P.R. n. 917 del 1986 - aveva qualificato il reddito oggetto dell'accertamento come "derivante da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente", ai sensi dell'art. 81, comma primo, lettera l) del d.P.R. n. 917 del 1986).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 lett. I CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 lett. F CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)