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Sez. L, Sentenza n. 11922 del 07/08/2003 (Rv. 565743 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Delle domande e degli atti difensivi delle parti - Giudizio di fatto - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565743-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

L'interpretazione degli atti difensivi delle parti (nella specie, conclusioni rassegnate a verbale dal difensore) è riservata al giudice di merito e, qualora in quanto la parte non denunci che il vizio abbia determinato un 'error in procedendò, è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (Nella specie, dopo che uno dei due difensori della parte aveva rassegnato le conclusioni a verbale era sopravvenuto il secondo difensore della stessa parte, il quale aveva provveduto a rassegnare nuove e diverse conclusioni, essendo altresì sopravvenuto anche il difensore della controparte; la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di appello che aveva fatto riferimento alle conclusioni rassegnate da secondo difensore, escludendo che vi fosse stato un errore nella verbalizzazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)