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Sez. L, Sentenza n. 14303 del 05/10/2002 (Rv. 557781 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Delle domande della parte - Giudizio di fatto - Censurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2002-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557781-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti da luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'art. 112 cod. proc. civ., a norma del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; in tal caso, infatti, deducendosi un vizio "in procedendo", la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere - dovere di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)