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Sez. 1, Sentenza n. 3628 del 29/05/1986 (Rv. 446536 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - DELIBERAZIONE - INVALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446536-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - DELIBERAZIONE - INVALIDITÀ - CONDIZIONI.*

La deliberazione di scioglimento di una società, che sia stata adottata dai soci nelle forme legali e con le maggioranze all'uopo prescritte, può essere invalidata, in difetto delle ragioni tipiche all'uopo previste (artt. 2377-2379, cod. civ.), sotto il profilo dell'abuso od eccesso di potere, solo quando risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari per perseguire interessi divergenti da quelli societari (e quindi, per le società cooperative, dal fine mutualistico), ovvero per ledere i diritti del singolo partecipante (come nel caso in cui lo scioglimento sia indirizzato soltanto all'esclusione del socio), mentre, all'infuori di tali ipotesi, resta preclusa ogni possibilità di Sindacato in Sede giudiziaria sui motivi che ha indotto la maggioranza alla suddetta decisione. (V 4236/83, mass n 429169; (V 4254/82, mass n 422229; (V 6289/79, mass n 403021).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2539

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)