Sez. 1, Sentenza n. 14895 del 17/11/2000 (Rv. 541817 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Compravendita di immobile - Interposizione fittizia di persona - Dissimulazione dell'alienazione in favore dell'interponente poi fallito - Azione relativa - Proposizione da parte del curatore fallimentare - Prova della simulazione - Limiti - Applicabilità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE
Il curatore fallimentare che agisca per la declaratoria di simulazione relativa di un atto di compravendita di un immobile, stipulato da un terzo alienante e da un acquirente fittiziamente interposto, che dissimulava un trasferimento all'interponente, poi fallito, cumula la legittimazione già spettante al fallito con quella che la legge attribuisce ai creditori dell'interponente per far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti. Pertanto, in tale ipotesi, il curatore agisce come terzo - senza che detta posizione di terzietà sia compromessa dalla circostanza che nello stesso giudizio, sotto altro aspetto e diverso profilo, agisca anche in sostituzione del fallito - , con la conseguenza che egli può fornire la prova della simulazione senza limiti, ai sensi dell'art. 1417 cod. civ., e, quindi, anche a mezzo di presunzioni.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)