Sez. 1, Sentenza n. 9835 del 19/11/1994 (Rv. 488738 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Compravendita - Prezzo - Pagamento - Quietanza - Simulazione - Dichiarazione - Azione relativa - Proposizione da parte del curatore fallimentare del venditore - Prova della simulazione - Prova testimoniale e per presunzioni - Ammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE
Il curatore fallimentare del venditore, il quale agisca per la dichiarazione di simulazione della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del prezzo di compravendita al fine di recuperare al fallimento detto prezzo, cumula, con la rappresentanza del fallito ex art. 43 R.D. n.267 del 1942, anche la legittimazione che la legge attribuisce ai creditori del simulato alienante ai sensi dell'art. 1416, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che, agendo egli come "terzo", può fornire la prova della simulazione "senza limiti", ai sensi del combinato disposto degli articoli 1417 e 1416, secondo comma, cod. civ. e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 1417, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)