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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 13 dicembre 1967, causa 12/67

Decisione
decisa il 1967-12-13
ECLI
ECLI:EU:C:1967:55

Epigrafe

Nel procedimento 12-67 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato C.E.E., dal Consiglio di Stato del Belgio nella causa dinanzi ad esso pendente tra IL SIG. JULES GUISSART e LO STATO BELGA, rappresentato dal ministro della previdenza sociale, tramite la Caisse nationale des pensions pour employés, domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 28 del regolamento n. 3 del Consiglio della C.E.E., relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente, A. M. Donner, presidente di Sezione, A. Trabucchi, R. Monaco e J. Mertens de Wilmars (relatore), giudici, avvocato generale: K. Roemer, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti ed il procedimento

paragrafo 1
Il Guissart, nato il 15 giugno 1896, ha lavorato in Lussemburgo ed in Belgio come appresso specificato:
paragrafo 2
in Lussemburgo:
paragrafo 3
dall'1 giugno 31 al 30 settembre 40 112 mesi dall'1 ottobre 40 al 31 dicembre 43 39 mesi dall'1 gennaio 44 al 30 settembre 44 9 mesi dall'1 ottobre 44 al 31 dicembre 44 3 mesi dall'1 gennaio 45 al 31 maggio 49 53 mesi
paragrafo 4
per complessive 216 mensilità o 18 annualità assicurative;
paragrafo 5
in Belgio:
paragrafo 6
dall'1 giugno 49 al 31 dicembre 49 7 mesi dall'1 gennaio 50 al 31 dicembre 60 11 anni dall'1 gennaio 61 al 30 giugno 61 6 mesi
paragrafo 7
per complessive 145 mensilità o 12 annualità e 1 mensilità assicurative.
paragrafo 8
I periodi assicurativi maturati assommano quindi a 361 mesi, vale a dire 30 anni ed un mese.
paragrafo 9
Compiuti i 65 anni il 1o luglio 1961, egli cessava l' attività lavorativa e presentava domanda di pensione all'ente previdenziale belga del luogo in cui risiedeva. Secondo il Consiglio di Stato belga, tale domanda ha provocato la liquidazione di una pensione lussemburghese pro rata pari a 76416 FB, inferiore dunque agli 84240 FB cui l'assicurato avrebbe avuto diritto, se non fosse stato applicato il regolamento n. 3, in ragione dei 216 mesi maturati sotto la legislazione lussemburghese. I due importi, secondo la Commissione delle Comunità europee, sarebbero pari a 55994,34 e, rispettivamente, 63326,72 FB.
paragrafo 10
Se, a seguito della ripartizione in quote, vi è stata una riduzione della pensione lussemburghese, ciò si deve al fatto che questa comprende una quota fissa di 15000 FB, indipendente dalla durata dell'assicurazione.
paragrafo 11
In esito alla domanda del 1o luglio 1961, il ministro belga della previdenza sociale, con provvedimento 15 febbraio 1962, concedeva all'interessato, in applicazione dell'articolo 28, 1, b,
paragrafo 12
del regolamento n. 3, una pensione pari agli 1128 della pensione teorica di 49200 FB, che il Guissart avrebbe percepito se avesse maturato in Belgio tutti i periodi assicurativi, vale a dire 19329 FB annui a decorrere dal 1o luglio 1961.
paragrafo 13
Il provvedimento assumeva come base 11 anni maturati in Belgio e 28 anni in totale, trascurando di proposito
paragrafo 14
7 mesi maturati nel 1949 e 6 mesi maturati nel 1961 sotto la legislazione belga; 7 mesi maturati nel 1931 e 5 mesi maturati nel 1949 sotto la legislazione lussemburghese.
paragrafo 15
Il calcolo veniva effettuato a norma dell'articolo 6, n. 1, del decreto reale 30 luglio 1957, che disciplina le pensioni di vecchiaia e superstiti, in forza del quale non si tiene conto dei periodi assicurativi inferiori ai 200 giorni o agli 8 mesi per anno, mentre le frazioni uguali o superiori vengono conteggiate come annualità intere.
paragrafo 16
Il Guissart impugnava il provvedimento del ministro della previdenza sociale dinanzi alla Commissione d'appello speciale, chiedendo non che si tenesse conto di tutte le mensilità effettivamente maturate, ma che si prendesse come base per la pensione belga la frazione 2745
paragrafo 17
Egli invocava l'articolo 11, n. 1, della legge 12 luglio 1957 e l'articolo 10 del sopra menzionato decreto reale 30 luglio 1957 (in forza dei quali gli impiegati che hanno raggiunto l'età della pensione prima del 31 dicembre 1961, e che abbiano maturato 12 annualità assicurative durante i tre lustri precedenti la liquidazione della pensione, si presume abbiano maturato una carriera. assicurativa completa di 45 anni), sostenendo che il denominatore della frazione avrebbe quindi dovuto essere 45 ed il numeratore 45 meno 18 (periodi assicurativi maturati in Lussemburgo), cioè 27.
paragrafo 18
Alla data del 1o luglio 1961, il Guissart avrebbe dunque avuto diritto, in base a questo calcolo, ai 2745 di 49200 FB, cioè 29520 FB all'anno.
paragrafo 19
La Commissione d'appello confermava la decisione del ministero.
paragrafo 20
La Commission supérieure des pensions, con sentenza 20 marzo 1964, pur non accogliendo la domanda del Guissart, annullava la decisione della Commissione d'appello e concedeva all'interessato una quota di pensione calcolata, non sulle annualità assicurative che sarebbero state valide per la legge belga, ma sul complesso delle mensilità assicurative maturate, ed ammontante quindi ai 145361 di 49200 FB, cioè 19760 FB all'anno dal 1o luglio 1961.
paragrafo 21
Contro la decisione della Commission supérieure des pensions, il Guissart ha adito il Consiglio di Stato del Belgio il quale, con sentenza 24 marzo 1967, ha deferito a questa Corte le quattro questioni seguenti:

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti ed il procedimento › Prima questione:

paragrafo 1
Se il lavoratore che ha maturato successivamente o alternatamente dei periodi di assicurazione secondo la legislazione di due o più Stati membri e per il quale il cumulo di detti periodi non è necessario onde ottenere il diritto alle prestazioni in alcuno di detti Stati, abbia facoltà di scegliere tra il modo di calcolare previsto dall'articolo 28 del regolamento n. 3 e il modo di calcolare risultante dall'applicazione delle legislazioni a norma delle quali egli ha maturato i periodi di assicurazione, ovvero l'applicabilità a detto lavoratore del primo modo di calcolare escluda l'applicazione del secondo.

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti ed il procedimento › Seconda questione

paragrafo 1
Se il lavoratore ha la possibilità di scelta di cui alla prima questione e posto che i regolamenti n. 3 e n. 4 non disciplinano le modalità della scelta stessa, come si debba interpretare la domanda di pensione proposta all'ente previdenziale competente di uno solo degli Stati membri e in cui vengano menzionati i periodi di assicurazione maturati secondo la legislazione di due o più Stati membri. In particolare, se detta domanda debba essere intesa come una rinunzia alla facoltà di chiedere l'applicazione, eventualmente più favorevole, della legislazione di detti Stati, ovvero debba essere interpretata nel senso che essa presuppone in ogni caso l'applicazione del sistema più favorevole.

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti ed il procedimento › Terza questione

paragrafo 1
In quest'ultima ipotesi, se la domanda si debba necessariamente considerare come regolarmente proposta a ciascun ente nazionale onde ottenere, anziché l'applicazione del sistema pro rata previsto dal regolamento n. 3, le prestazioni, eventualmente maggiori, previste dalla rispettiva legislazione nazionale.

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti ed il procedimento › Quarta questione

paragrafo 1
Ove la terza questione venga risolta in senso affermativo, in quale momento debba essere esercitato il diritto di scelta; se il lavoratore possa attendere di sapere con certezza, cioè fino alla definizione dei giudizi sulle impugnazioni o alla scadenza dei termini per l'introduzione delle stesse, quali siano i diritti che gli spettano a norma dell'articolo 28 del regolamento n. 3, da un lato, e a norma delle varie legislazioni nazionali, dall'altro.
paragrafo 2
La sentenza di cui trattasi è pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 21 aprile 1967.
paragrafo 3
A norma dell'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte, le parti nella causa di merito, la Commissione delle Comunità europee e gli Stati membri sono stati invitati a presentare le loro osservazioni. Solo il governo belga e la Commissione hanno depositato una memoria.
paragrafo 4
La Commissione delle Comunità europee ha svolto le sue
paragrafo 5
osservazioni orali nell'udienza del 17 ottobre 1967; l'avvocato
paragrafo 6
generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'8 novembre 1967.

SENTENZA › IN FATTO › II — Le osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte

paragrafo 1
Il governo belga osserva anzitutto che le questioni 2, 3 e 4 sono subordinate e vanno quindi risolte solo nel caso in cui al lavoratore venga effettivamente riconosciuto il diritto di opzione.
paragrafo 2
Quanto alla prima questione, il governo belga ritiene che il lavoratore non possa scegliere tra il sistema di calcolo previsto dall'articolo 28 del regolamento n. 3 e quello conseguente all'applicazione delle legislazioni nell'ambito delle quali egli ha maturato i periodi assicurativi e che la possibilità di applicare al lavoratore il sistema di calcolo contemplato dall'articolo 28 del regolamento n. 3 precluda l'applicazione delle legislazioni sotto le quali egli ha maturato i periodi assicurativi.
paragrafo 3
L' assicurato infatti, dal momento che possiede contemporaneamente tutti i requisiti richiesti dalla legge belga e da quella lussemburghese, non può chiedere l'applicazione dell'articolo 28, 1, f, del regolamento n. 3. Di conseguenza, a norma dell'articolo 28, n. 4, l'interessato, pur potendo fruire delle disposizioni del capitolo 3 del regolamento n. 3, intitolato «Vecchiaia e morte» (pensioni), non può pretendere una pensione calcolata in base unicamente ai due ordinamenti interni di cui trattasi; accettando la tesi opposta, si renderebbe superfluo l'articolo 28, n. 3, del regolamento n. 3.
paragrafo 4
La Commissione delle Comunità europee, circa ill tenore della questione n. 1, prima parte, osserva che, secondo il Consiglio di Stato, il cumulo dei periodi non era necessario per l'acquisto del diritto alle prestazioni in alcuno dei due Stati. Tuttavia un assicurato, per percepire una pensione pari a 45 annualità assicurative in virtù della sola legislazione belga, dovrebbe dimostrare di aver maturato almeno 12 annualità assicurative durante i 15 anni precedenti la liquidazione della pensione. Poiché l'interessato ha maturato solo 11 anni di assicurazione in Belgio, si sarebbero dovuti applicare i regolamenti comunitari e tener conto dei periodi assicurativi lussemburghesi per giungere a detto minimo di 12 anni.
paragrafo 5
Di conseguenza, posto che in Belgio e stato necessario il cumulo, la ripartizione in quote della pensione belga sarebbe possibile e la pensione belga dell'interessato, sia nell'ipotesi ch'egli abbia maturato 18 anni in Lussemburgo, sia nell'ipotesi che questi 18 anni siano maturati sotto un altro regime di pensione belga, si dovrebbe calcolare secondo la seguente formula:
paragrafo 6
45-1845=2745 di 49200 FB, cioè 29520 FB l'anno.
paragrafo 7
Per quanto riguarda la prima questione, prima parte, se, come ritiene il Consiglio di Stato, il cumulo non fosse stato necessario per l'acquisto del diritto alle prestazioni, si potrebbe applicare solo il principio sancito dalla Corte nella sentenza 100-63 (van der Veen) del 15 luglio 1964. L'interessato avrebbe così diritto a due pensioni non ripartite in quote, che ammonterebbero a 112526,72 FB annui, cioè:
paragrafo 8
in Lussemburgo 63326,72 FB, vale a dire, oltre la parte corrispondente ai 18 anni di assicurazione, l'intero importo fisso; in Belgio l'intera pensione corrispondente a 45 anni, cioè 49200 FB, in quanto la legislazione belga gli avrebbe riconosciuto 12 anni di assicurazione.
paragrafo 9
Ne risulterebbe un vero «cumulo di prestazioni indebite», sia lussemburghesi che belghe; in altri termini, l'assicurato percepirebbe due pensioni per lo stesso periodo assicurativo.
paragrafo 10
La Commissione, partendo dall'ipotesi che la ripartizione in quote della pensione belga fosse possibile, posto che il cumulo era stato necessario in Belgio, esamina poi il problema che sorge dal tenore della prima questione, seconda parte, che riguarda il sistema di calcolo contemplato dall'articolo 28 del regolamento n. 3.
paragrafo 11
La Caisse nationale des pensions pour employés avrebbe applicato erroneamente la norma, non tenendo nel debito conto, nel calcolo, la legislazione interna. Il numero di annualità di cui si deve tener conto per calcolare la pensione teorica dovrebbe essere infatti lo stesso preso come base per la ripartizione in quote. L'importo della pensione teorica sarebbe stato calcolato in ragione di 45 anni d'assicurazione, ma la frazione applicata a tale importo 1128o145361 sarebbe basata soltanto sui periodi di 28 assicurazione effettivi. L'importo della pensione teorica terrebbe conto delle disposizioni transitorie belghe in materia, mentre la frazione che determina la quota le trascurerebbe.
paragrafo 12
Il Guissart, per contro, in ogni stadio del procedimento dinanzi alla magistratura belga, avrebbe chiesto che la quota 2745, belga venisse calcolata in base al rapporto, in cui il numeratore (27) è ottenuto defalcando dal totale (45) i 18 anni maturati in Lussemburgo.
paragrafo 13
La giustificazione della pretesa dell'interessato (che questi non poteva trovare da solo) andrebbe ricercata nell'obbligo di tener conto, tanto per calcolare la pensione base, quanto per calcolare le quote, della somma dei periodi assicurativi e dei «periodi equivalenti», di cui all'articolo 1, r, del regolamento n. 3. Si dovrebbe riconoscere un valore comunitario alla nozione «periodi d'assicurazione e periodi equivalenti», altrimenti ciascuno Stato potrebbe modificare il contenuto di questa nozione e limitare a suo piacimento gli obblighi impostigli dall'articolo 51 del trattato C.E.E.
paragrafo 14
Tuttavia, a norma dell'articolo 27 del regolamento n. 3, il quale stabilisce che i periodi vanno cumulati solo in quanto non si sovrappongano, e delle disposizioni d'applicazione di qui all'articolo 13, 1, c, del regolamento n. 4, va rilevato che il periodo equivalente di 33 anni, riconosciuto al Guissart in base alla legge belga, coincide in parte con le 18 annualità assicurative maturate in Lussemburgo. Resterebbero quindi 33 anni meno 18, cioè 15 anni «equivalenti» in Belgio, che, sommati con le 12 annualità effettive, darebbero un totale di 27 anni in forza della legislazione belga. La quota belga dovrebbe quindi essere, come sostiene il Guissart, di 2745 di 49200 FB cioè 29520 FB l'anno.
paragrafo 15
Secondo la Commissione, applicando correttamente la ripartizione in quote, l'assicurato avrebbe riscosso esattamente la somma che gli sarebbe spettata in virtù della sola legislazione belga qualora egli non avesse maturato i 18 anni in Lussemburgo, ma in Belgio, purché fosse soddisfatta la condizione di aver 12 anni d'assicurazione come impiegato.
paragrafo 16
In sostanza, per quanto riguarda la prima questione, prima parte e le questioni 2 e 4, la Commissione ritiene che il regolamento n. 3 non consenta al beneficiario di scegliere tra l'applicazione del regolamento e quella delle legislazioni nazionali, il che però implica soltanto che le relative disposizioni di detto regolamento vanno correttamente interpretate e applicate e non è quindi sempre necessaria la ripartizione in quote. Secondo la Commissione, il quesito ch'essa ravvisa nella seconda parte della prima questione deferita dal giudice a quo, va risolto nel senso che nel sistema di calcolo contemplato dall'articolo 28 del regolamento n. 3 si deve tener conto dello stesso numero di annualità sia per determinare la pensione teorica, sia per determinare le quote, vale a dire si deve tener conto sia dei periodi assicurativi che dei periodi equivalenti.
paragrafo 17
All'udienza del 17 ottobre 1967, la Commissione delle Comunità europee ha commentato le sentenze 1-67 (Ciechelski) e 2-67 (De Moor), pronunciate dalla Corte il 5 luglio 1967, cioè quando essa aveva già steso le sue osservazioni scritte. Da dette sentenze, come pure dalla sentenza 100-63 (Van der Veen) del 15 luglio 1964, essa deduce che la ripartizione in quote della pensione è ammessa solo in due casi. Il primo è quello in cui per l'acquisto del diritto alla pensione non sono sufficienti i periodi maturati sotto la legislazione dello Stato cui l'ente debitore appartiene ed è quindi necessario prendere in considerazione, mediante cumulo, i periodi maturati all'estero.
paragrafo 18
Il secondo caso è quello in cui il diritto alla pensione sussiste anche senza cumulo, grazie ai soli periodi maturati sotto la legislazione nazionale applicata dall'ente debitore, ma vi è sovrapposizione di periodi (cioè le prestazioni si riferiscono a periodi già presi in considerazione per calcolare l'importo delle prestazioni corrisposte dall'ente competente di un altro Stato) e ciò al fine di evitare che, per lo stesso periodo, le prestazioni vengano corrisposte due volte.
paragrafo 19
Applicando alla fattispecie questi principi giurisprudenziali, la Commissione sostiene che il cumulo non era necessario per l'acquisto del diritto in Lussemburgo. Questa constatazione non avrebbe però alcuna conseguenza pratica, in quanto il fatto che il cumulo fosse stato necessario in Lussemburgo non sarebbe bastato per giustificare la ripartizione in quote in Belgio.
paragrafo 20
Sarebbe controversa la questione del se sia stato necessario il cumulo per l'acquisto del diritto alla pensione in Belgio. Secondo il Consiglio di Stato non sarebbe stato necessario, mentre lo sarebbe stato secondo la Commissione, in quanto l'ente belga, per concedere una pensione completa di 45 anni, ha tenuto conto di 12 anni effettivi d'assicurazione, benché l'interessato avesse maturato soltanto 11 anni.
paragrafo 21
Il minimo di 12 anni sarebbe stato quindi ottenuto solo grazie al cumulo dei periodi maturati in Lussemburgo. Tuttavia, anche a seguito della coincidenza di periodi belgi e lussemburghesi, il problema del se il cumulo sia stato necessario in Belgio non avrebbe importanza capitale nella fattispecie. L'interessato infatti, con 11 o 12 anni d'assicurazione effettiva, godrebbe di una pensione pari a 45 anni maturati in Belgio, vale a dire fruirebbe di 33 anni di «periodi equivalenti».
paragrafo 22
Durante questi 33 anni, egli ha effettivamente maturato in Lussemburgo 18 anni, per i quali percepirebbe una pensione. Senza ripartizione, quindi, per lo stesso periodo le prestazioni verrebbero corrisposte due volte.
paragrafo 23
La riduzione della pensione belga sarebbe perciò giustificata, anche se in Belgio il diritto alla pensione sussiste indipendentemente dal cumulo dei periodi maturati all'estero, cioè nell'ipotesi in cui l'interessato abbia effettivamente maturato in Belgio 12 annualità assicurative.

SENTENZA › IN DIRITTO

paragrafo 1
Con sentenza 24 marzo 1967, pervenuta a questa Corte il 21 aprile 1967, il Consiglio di Stato del Belgio, sezione amministrativa, ha chiesto, a norma dell'articolo 177 del trattato C.E.E., che sia interpretato l'articolo 28 del regolamento n. 3 del Consiglio dei ministri della C.E.E.
paragrafo 2
La prima questione contenuta nella domanda d'interpretazione solleva il problema del se l'articolo 28 di cui sopra attribuisca in determinati casi al lavoratore migrante «la facoltà di scegliere tra il modo di calcolare previsto dall'articolo 28 del regolamento n. 3 e quello risultante dall'applicazione delle legislazioni a norma delle quali egli ha maturati i periodi di assicurazione».
paragrafo 3
Da quanto risulta dalle tre questioni successive, detta domanda è diretta più particolarmente ad accertare se e in quale misura gli enti previdenziali abbiano la facoltà: 1o Di ripartire in quote, a norma dell'articolo 28 del regolamento n. 3, le pensioni che essi versano in forza della legislazione ch'essi applicano e, 2o Di detrarre dai periodi fittizi che la legislazione ch'essi applicano bonifica all'interessato, i periodi di cui si è già tenuto conto per determinare l'importo di altre pensioni in altri Stati membri, nel caso di un lavoratore migrante che, per acquistare il diritto alle prestazioni, non ha bisogno del cumulo in alcuno Stato membro.
paragrafo 4
Nella sua memoria la Commissione ha tuttavia prospettato l'ipotesi che l'interessato (onde poter fruire delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 11, n. 1, della legge belga 12 luglio 1957 e del decreto reale 30 luglio 1957, a norma dei quali gli impiegati che hanno raggiunto l'età della pensione entro il 31 dicembre 1961 ed hanno maturato 12 anni d'assicurazione durante i tre lustri precedenti la liquidazione della pensione, sono trattati come se avessero in Belgio 45 anni d'assicurazione) abbia dovuto ricorrere, onde completare gli 11 anni maturati in Belgio, a dei periodi d'assicurazione lussemburghesi, così da raggiungere il minimo di 12 anni richiesto dalle disposizioni transitorie sopra menzionate.
paragrafo 5
È quindi opportuno non perdere di vista questa ipotesi nel fornire l'interpretazione richiesta.

SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla prima questione

paragrafo 1
Né il regolamento n. 3 né il regolamento n. 4 prevedono un diritto di opzione del genere di quello prospettato nella prima questione deferita dal Consiglio di Stato. Benché gli articoli 14 e 14 bis del regolamento n. 3 e gli articoli 12, 12 bis e 13 del regolamento n. 4 prevedano tale diritto, questo è tuttavia riservato a determinati lavoratori migranti, quali quelli occupati presso uffici diplomatici o al servizio personale d'impiegati di tali uffici, nonché ai dipendenti ausiliari delle Comunità europee. Esso d'altronde riguarda solo la scelta tra la legislazione del luogo di lavoro e quella del paese d'origine.
paragrafo 2
L'applicazione del sistema introdotto dagli articoli 27 e 28 del regolamento n. 3 dipende quindi solo dalla situazione obiettiva in cui si trova il lavoratore interessato.

SENTENZA › IN DIRITTO › Sulle questioni 2, 3 e 4

paragrafo 1
L'articolo 51 del trattato riguarda precipuamente il caso in cui la legislazione di uno Stato membro non attribuisce, di per sé sola, all'interessato il diritto alle prestazioni, a causa del numero insufficiente di periodi maturati sotto la legislazione stessa. Onde ovviare a tale inconveniente, lo stesso articolo prevede, a favore del lavoratore che sia stato successivamente o alternatamente soggetto alla legislazione di più Stati membri, il cumulo dei periodi assicurativi maturati in ciascuno di detti Stati. Le disposizioni degli articoli 27 e 28 del regolamento n. 3 si applicano quindi solo a casi ben determinati e non riguardano il caso dello Stato in cui lo scopo cui mira l'articolo 51 è raggiunto grazie alla sola legislazione nazionale.
paragrafo 2
Quanto meno nell'ambito di quei sistemi previdenziali a periodi in cui la pensione di vecchiaia varia unicamente in funzione dei periodi maturati, dette disposizioni non si applicano al lavoratore migrante che, per acquistare il diritto alle prestazioni, non ha bisogno del cumulo in alcuno degli Stati membri in cui ha maturato dei periodi d'assicurazione.
paragrafo 3
Tuttavia la complessità dei problemi sollevati dal coordinamento delle legislazioni nazionali impedisce di attribuire un valore assoluto all'interpretazione data sopra, la quale potrebbe risolversi, in determinati casi, nell'attribuzione di vantaggi ingiustificati che il legislatore nazionale voleva evitare. Uno di questi casi si ha quando — come nella fattispecie — le prestazioni relative a periodi d'assicurazione effettivamente maturati in uno Stato vanno ad aggiungersi, per lo stesso periodo, a quelle relative a periodi fittizi bonificati in un altro Stato membro.
paragrafo 4
Così stando le cose, lo Stato la cui legislazione prevede periodi fittizi a favore dell'assicurato deve avere la facoltà di detrarre da essi i periodi effettivamente maturati in un altro Stato membro, senza per questo violare l'articolo 51 del trattato. Tuttavia, è l'autorità nazionale da cui dipende l'ente previdenziale quella che deve pronunciarsi in merito secondo la propria legislazione, non già l'autorità comunitaria.
paragrafo 5
Se invece, come suggerisce la Commissione, il lavoratore migrante acquista il diritto alle prestazioni solo comulando i periodi maturati all'estero, vanno applicati gli articoli 27 e 28 del regolamento n. 3.

SENTENZA › IN DIRITTO › Sulle questioni 2, 3 e 4 › Sulle spese

paragrafo 1
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato le sue osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
paragrafo 2
Nei confronti delle parti nel giudizio di merito, il presente procedimento ha carattere d'incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al Consiglio di Stato del Belgio, al quale spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le deduzioni orali della Commissione delle Comunità europee, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato istitutivo della C.E.E., in ispecie gli articoli 48-51 e 117, visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della C.E.E., in ispecie l'articolo 20, visto il regolamento n. 3 del Consiglio della C.E.E. relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, in ispecie gli articoli 27 e 28, visto il regolamento n. 4 del Consiglio della C.E.E. che determina le modalità d'applicazione ed integra le disposizioni del regolamento n. 3 suddetto, in ispecie gli articoli 12, 12 bis e 13. visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni a lei deferite in via pregiudiziale dal Consiglio di Stato del Belgio, sezione amministrativa, con sentenza 24 marzo 1967, dichiara: 1o L'applicazione ad un lavoratore migrante del combinato disposto degli articoli 27 e 28 del regolamento n. 3 non dipende dalla volontà dell'interessato, ma dalla sua situazione oggettiva; 2o Quanto meno nell'ambito di quelli fra i sistemi fondati su periodi assicurativi in cui la pensione di vecchiaia varia unicamente in funzione dei periodi maturati, gli articoli 27 e 28 del regolamento n. 3 non si applicano al lavoratore migrante che, per acquistare il diritto alle prestazioni, non ha bisogno del cumulo in alcuno degli Stati membri in cui ha maturato periodi assicurativi; e statuisce: Spetta al Consiglio di Stato del Belgio pronunziarsi sulle spese del presente giudizio.

Firme

Così deciso a Lussemburgo, il 13 dicembre 1967. Lecourt Donner Trabucchi Monaco Mertens de Wilmars Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 13 dicembre 1967. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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