Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 21 ottobre 1975, causa 24/75
Epigrafe
Nel procedimento 24-75,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunal du travail di Bruxelles, XI sezione, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
TERESA PETRONI, residente in Cagli,
SILVANA PETRONI, residente in Fano,
e
OFFICE NATIONAL DES PENSIONS POUR TRAVAILLEURS SALARIÉS (ONPTS), con sede in Bruxelles,
domanda vertente sulla validità e l'interpretazione dell'art. 46, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 5 luglio 1971, n. L 149, pag. 18),
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco, H. Kutscher, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart e A. O'Keeffe, giudici;
avvocato generale: J. P. Warner,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
La sentenza di rinvio e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art 20 dello statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
paragrafo 1
Il sig. Raffaele Petroni, cittadino italiano, aveva prestato la propria attività per 17 anni nelle miniere belghe e per 7 anni in Italia, quale lavoratore subordinato. Con decorrenza 1o gennaio 1973, gli veniva concessa dal competente organo belga una pensione di vecchiaia che, calcolata in forza della sola normativa belga, doveva ammontare a FB 34358 l'anno, mentre nel suo paese d'origine, dove frattanto egli era rientrato, fruiva d'una pensione di vecchiaia assegnatagli in forza del regime generale delle pensioni che, previo cumulo e ripartizione prorata, era d'importo pari a Lit. 251420 l'anno.
paragrafo 2
Nel calcolo della pensione, l'ente competente belga procedeva ex art. 46, n. 1, 1o comma, del regolamento n. 1408/71, sulla base della sola legge belga, pervenendo al risultato di cui sopra. Esso, poi, conformemente all'art. 46, n. 1, 2o comma, calcolava la stessa pensione cumulando i contributi versati nel Belgio e quelli versati in Italia, e procedendo alla ripartizione prorata. Da tale operazione risultava un importo cumulativo (denominato dall'art. 46, n. 2, «importo teorico») pari a FB 45812 ed un importo ripartito prorata, pari a FB 32450. Conformemente all'art. 46, n. 1, 2o comma, ultimo inciso, veniva preso in considerazione l'importo più alto, nella fattispecie FB 34358. Tuttavia, a tale importo, l'ente competente applicava l'art. 46, n. 3, in forza del quale il cumulo della pensione belga e della pensione italiana va limitato al più elevato importo teorico delle due pensioni. Tali importi teorici, costituiti dal risultato del cumulo prima della ripartizione prorata, per la pensione italiana erano pari a Lit. 465920, e per la pensione belga a FB 45812, ossia Lit. 594181. Il cumulo delle pensioni non può superare quest'ultimo ammontare e poiché tale cumulo dava un risultato di Lit 445623 (= FB 34358) + Lit. 251420 = Lit. 697043, l'ente competente belga, invocando l'art. 46, n. 3, 2o comma, riduceva la pensione belga a FB 26427.
paragrafo 3
Tale decisione veniva notificata il 13 febbraio 1974 alla vedova Petroni che, in data 20 febbraio 1974, la impugnava. A seguito del decesso della Petroni, le sue figlie proseguivano il giudizio avanti giudice belga onde far dichiarare che, dato che il diritto del Petroni alla pensione belga sussisteva a prescindere dai periodi assicurativi maturati in Italia, la riduzione non era giustificata e che l'art 46, n. 3, almeno nella interpretazione ed applicazione prospettata dall'ente belga, è incompatibile con l'art 51 del trattato.
paragrafo 4
Ritenende) che la soluzione della controvèrsia dipendeva dalla validità e, se del caso, dall'interpretazione di una disposizione del diritto comunitario, il Tribunal du travail di Bruxelles, con sentenza 24 febbraio 1975, sospendeva il procedimento e, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, sottoponeva alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 5
1) Se l'art. 46, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 sia compatibile con l'art. 51 del trattato di Roma 25 marzo 1957 e debba quindi venir applicato dagli enti competenti degli Stati membri.
2) Se, nell'affermativa, esso vada applicato:
a) alla pensione concessa ad un lavoratore migrante in base a periodi assicurativi che non coincidono coi periodi che sono serviti di base per il calcolo della pensione concessa in altri paesi della Comunità;
b) alla pensione corrisposta in un paese membro in forza delle disposizioni di legge peculiari a talune attività lavorative, anche se il suo beneficiario ha ottenuto presso gli enti competenti di altri Stati della Comunità una pensione nell'ambito del regime generale dei lavoratori subordinati.
paragrafo 6
La sentenza di rinvio è pervenuta alla cancelleria della Corte il 6 marzo 1975.
paragrafo 7
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.
paragrafo 8
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle CC.EE., le parti nella causa principale, il Consiglio, la Commissione ed il governo italiano, hanno presentato osservazioni scritte.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. › 1. Osservazioni del Consiglio
paragrafo 1
Il consiglio osserva che, alla luce della giurisprudenza della Corte relativa all'interpretazione degli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3, è incompatibile con gli obiettivi dell'art. 51 l'ipotesi che un lavoratore, onde far uso della libertà di circolazione garantitagli dal trattato, e per effetto dell'entrata in vigore di un regolamento comunitario, dovesse perdere i diritti già spettantigli in uno degli Stati membri unicamente in forza della legislazione di quest'ultimo. Il fatto di concedere al lavoratore migrante diritti minori di quelli riconosciuti al lavoratore che espleta l'intero arco della sua carriera professionale nell'ambito di un solo Stato, costituisce una discriminazione in danno del primo. Tuttavia, benché vada evitata qualsiasi discriminazione a detrimento del lavoratore migrante, è consentito porre determinati limiti all'applicazione di un siffatto sistema, onde non incorrere in una nuova discriminazione a danno dei lavoratori soggetti ad una sola legislazione. A tali principi si è informato il Consiglio nell'elaborazione del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 2
Per quanto riguarda più particolarmente l'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, che pone un limite al cumulo delle prestazioni, il Consiglio ritiene che occorre distinguere il primo comma, relativo al beneficiario o ai suoi aventi causa, dal secondo, relativo all'ente nazionale.
paragrafo 3
Il primo comma dell'art. 46, n. 3, determina un diritto spettante all'assicurato. Il che, ad avviso del Consiglio, costituisce una differenza rilevante rispetto agli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3, che fanno riferimento soltanto alle prestazioni spettanti ad un assicurato od ai suoi superstiti in forza delle normative degli Stati membri.
paragrafo 4
Se il legislatore comunitario è abilitato a porre in essere un diritto, si deve anche ammettere che questo stesso legislatore sia abilitato a determinarne l'esercizio ed a limitarne l'applicazione, se ed in quanto ciò non risulti incompatibile con l'art. 51 del trattato. Orbene, il fatto che un limite sia stato fissato al primo comma dell'art. 46, n. 3, non lede i principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte (tutela dei diritti spettanti al lavoratore migrante e possibilità per gli Stati membri di adottare misure atte ad impedire i cumuli ingiustificati). In realtà, se il limite del diritto del lavoratore migrante corrisponde all'importo teorico più alto delle prestazioni cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi assicurativi fossero stati maturati in uno solo degli Stati in questione, il lavoratore migrante è certo di non subire alcuna perdita di diritti quesiti. La Corte, benché abbia a più riprese sancito che i regolamenti adottati in attuazione dell'art. 51 sono destinati a favorire il lavoratore migrante rispetto alla situazione in cui si troverebbe in caso di applicazione esclusiva del diritto interno, ha tuttavia precisato che un tale obiettivo riguarda solo «determinati aspetti» della sua situazione e non si potrebbe ricavarne alcuna conclusione generale. In pari guisa, allorquando la Corte fa riferimento alle «sovrapposizioni di periodi» che, in quanto sono all'origine di un cumulo, consentono di porre un limite a tale cumulo, essa lo fa a titolo esemplificativo e tale riferimento non può venir inteso come un divieto di limitare i cumuli aventi un'origine diversa.
paragrafo 5
Il Consiglio poteva quindi, senza violare l'art. 51 del trattato e nello spirito della giurisprudenza della Corte, limitare, nel regolamento n. 1408/71, i cumuli di prestazione, facendo riferimento a mo' d'esempio, alla sovrapposizione dei periodi (ottavo considerando del regolamento n. 1408/71). Viceversa, come risulta espressamente dall'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, gli Stati membri non hanno più d'ora in poi il potere di limitare i cumuli, potere che, secondo la giurisprudenza della Corte relativa al regolamento n. 3, spettava loro.
paragrafo 6
Facendo riferimento alla sentenza della Corte 28 maggio 1974 (causa 191-73, Niemann contro Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Racc. 1974, pag. 581), nella quale si è affermato che «1 attribuzione di più prestazioni da parte dei diversi Stati membri, la cui somma risulti però inferiore alla prestazione già spettante all'avente diritto in forza della legge di un solo Stato membro è incompatibile con l'art. 51» del trattato, il Consiglio conclude nel senso che il fissare un limite, pari all'importo teorico più elevato, non è incompatibile col medesimo articolo.
paragrafo 7
Disaminando, poi, l'art. 46, n. 3, secondo comma, il Consiglio osserva che tale disposizione persegue l'unico obiettivo di regolare la ripartizione dell'importo, che eventualmente superi il limite dell'importo teorico più alto, tra gli enti che applicano il n. 1, cioè gli enti competenti degli Stati membri nei quali il diritto ad una prestazione spetta in forza della legge di uno solo degli Stati membri. Ne consegue che «nel caso in cui la somma delle prestazioni, di cui al primo comma (dell'art 46) è pari a tale importo teorico, è comunque quest'ultimo che viene assegnato all'avente diritto».
paragrafo 8
Il 2o comma del n. 3, inquadrato nel sistema stabilito per la liquidazione delle prestazioni dall'art. 46 del regolamento n. 1408/71, è formulato in guisa che, nelle ipotesi in cui un unico ente applichi l'art. 46, n. 1, come nel caso di specie, non si può procedere ad alcuna ripartizione. Stando così le cose, la prestazione versata da tale ente non deve subire riduzione di sorta. Dato che non deroga al 1o comma dell'art. 46, n. 3, né tradisce lo spirito delle sentenze della Corte, il 2o comma è quindi, del pari, conforme all'art. 51 del trattato.
paragrafo 9
Il Consiglio propone che i quesiti sottoposti dal giudice a quo, vengano risolti come segue:
paragrafo 10
Il n. 3 dell'art. 46 del regolamento del Consiglio n. 1408/71 non contempla il cumulo dei periodi assicurativi nè la conseguente ripartizione proporzionale delle prestazioni da parte dei diversi Stati membri, bensì la fissazione di un limite al diritto degli interessati di fruire della somma delle prestazioni calcolate conformemente allo stesso articolo. Dato che tale limite coincide con il più elevato importo teorico delle prestazioni calcolate in conformità ai nn. 1 e 2 di tale articolo, il n. 3 dell'art. 46 del regolamento del Consiglio n. 1408/71 è conforme all'art. 51 del trattato e va quindi applicato in tal senso dagli enti competenti degli Stati membri.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. › 2. Osservazioni della Commissione
paragrafo 1
La Commissione sottolinea che, pur se nel settore delle pensioni di vecchiaia il regolamento n. 1408/71 non ha ancora costituito oggetto d'interpretazione da parte della Corte di giustizia, le sentenze relative all'interpretazione degli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 hanno tuttavia precisato che i regolamenti in materia di previdenza sociale vanno interpretati alla luce delle disposizioni del capitolo del trattato relativo alla libera circolazione dei lavoratori ed in particolare dell'art. 51. Tali principi s'imponevano al legislatore comunitario, allorquando quest'ultimo ha elaborato il regolamento n. 1408/71 e si deve quindi accertare se il nuovo sistema di calcolo delle pensioni di cui al capitolo 3 del titolo III del regolamento del Consiglio n. 1408/71 sia compatibile con i principi sanciti dalla Corte di guistizia.
paragrafo 2
Tali principi sono i seguenti:
paragrafo 3
i regolamenti nn. 3 e 4 hanno lasciato sussistere regimi distinti, che danno origine a crediti distinti nei confronti di enti distinti, contro cui l'assicurato ha diritti immediati in forza, o del solo diritto interno, o del diritto interno integrato, ove occorra, dal sistema di cumulo dei periodi di cui all'art. 51 del trattato CEE;
ove, ai fini dell'acquisto del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni non occorra far ricorso al cumulo dei periodi (art. 27 del regolamento n. 3), la ripartizione è incompatibile con l'art. 51 del trattato, giacchè essa può tradursi in una perdita dei diritti quesiti in uno Stato membro;
il cumulo delle pensioni non è, in sé stesso, costitutivo di un abuso e la riduzione della pensione è possibile solo nell'ipotesi di sovrapposizione dei periodi;
anche se in determinad casi il divieto della ripartizione prorata senza cumulo dovesse favorire un lavoratore migrante rispetto ai cittadini del paese nel quale egli esplica la sua attività lavorativa, tale conseguenza discende non già dall'interpretazione del diritto comunitario, bensì dal sistema in vigore, che si fonda su un semplice coordinamento delle leggi nazionali non ancora armonizzate.
paragrafo 4
Qualora, adottando l'art. 46, nn. 1 e 2, nonché il primo comma del n. 3, il Consiglio abbia inteso tradurre in termini legislativi i principi stabiliti dalla Corte, ad avviso della Commissione, ci si può tuttavia chiedere:
paragrafo 5
a) in qual misura i limiti imposti dal secondo comma dell'art. 46, n. 3, siano conformi alle possibilità di riduzione ammesse dalla Corte e se sussista effettivamente cumulo di vantaggi indebiti allorquando la somma delle prestazioni supera l'importo teorico più alto;
b) se simile riduzione, dato e non concesso che sia ammissibile, in linea di principio, possa venir applicata alle prestazioni calcolate in forza del solo diritto interno (art. 46, n. 3, 2o comma).
paragrafo 6
Ad a):
paragrafo 7
La Commissione ammette che rientra nei poteri del legislatore comunitario lo stabi-ire norme di riduzione del cumulo di prestazioni nei limiti dei principi sanciti dalle sentenze della Corte. All'uopo essa osserva che, benché la sentenza 13 dicembre 1967 (causa 12-67, Guissart contro Stato belga, Racc. 1967, pag. 501) precisi che spetta alle autorità nazionali e non all'autorità comunitaria il limitare taluni cumuli, tale affermazione va però intesa nel senso che alle autorità nazionali viene lasciata la facoltà d'applicare il principio della non sovrapposizione dei periodi assicurativi, senza tuttavia escludere per questo la competenza del legislatore comunitario a procedere egli stesso alla riduzione entro detti limiti.
paragrafo 8
Ad b):
paragrafo 9
La riduzione contemplata dall'art. 46, n. 3, sulle prestazioni attribuite in forza della sola legge interna, è conforme all'art. 51 del trattato? Prima facie, tale riduzione potrebbe apparire incompatibile con l'art. 51 del trattato, in quanto essa è in contrasto col principio fondamentale del mantenimento dei diritti quesiti, sancito dalla Corte. Occorre tuttavia precisare tale giudizio negativo, sceverando le diverse ipotesi:
paragrafo 10
nell'ipotesi di una prestazione attribuita in forza di una legislazione di tipo A, cioè fondata sul rischio, cumulata con un'altra prestazione, la riduzione non è contraria all'art. 51, in quanto una legge imperniata sulla realizzazione d'un rischio può venir considerata come basata sulla presa in considerazione di periodi fittizi;
nell'ipotesi d'una prestazione attribuita da una legislazione di tipo B, ma che tiene conto dei periodi fittizi che si sovrappongono ai periodi reali che sono serviti per il calcolo d'una prestazione in forza della legge di un altro Stato membro, la riduzione può del pari aver luogo, come sancito dalla Corte, mediante sottrazione di periodi che si sovrappongono;
viceversa, nell'ipotesi d'una prestazione di tipo B, calcolata in forza della sola legge interna, sulla base di periodi effettivamente maturati e che non si sovrappongano ai periodi assicurativi maturati in un altro Stato membro, la riduzione è incompatibile con l'art. 51 del trattato, in quanto incompatibile col mantenimento dei diritti quesiti e causa di una ripartizione proporzionale generalizzata.
paragrafo 11
Nella fattispecie relativa al sig. Petroni, l'applicazione dell'art. 46, n. 3, implica una decurtazione del tutto ingiustificata della prestazione belga. La riduzione sarebbe stata possibile soltanto se il cumulo si fosse reso necessario per l'acquisto del diritto o se vi fosse stato cumulo delle prestazioni con sovrapposizione dei periodi.
paragrafo 12
Qualora la riduzione fosse ammissibile nel caso del Petroni — quod non — essa potrebbe comunque venir effettuata soltanto sulla quota proporzionale versata dall'ente italiano, visto che l'ente belga non ha tenuto conto nè di periodi fittizi nè di periodi sovrapposti a periodi assicurativi maturati in un altro Stato membro.
paragrafo 13
Secondo la Commissione, l'art. 46, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 1408/71 è incompatibile con l'art 51 del trattato, in quanto sancisce un principio generale di riduzione delle pensioni, imperniato su una nozione di cumulo ingiustificato.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. › 3. Osservazioni del convenuto nella causa principale
paragrafo 1
L'Office national des pensions pour travailleurs salariés, convenuto nella causa principale, fa presente che il regolamento n. 1408/71 ha istituito un regime di coordinamento che conferisce all'assicurato il diritto ad un credito pari alla più elevata delle pensioni teoriche. Questo limite s'applica del pari alla pensione nazionale erogata senza che si sia dovuto procedere al cumulo. L'assicurato, quindi, non possiederebbe più dei diritti se non in forza della normativa comunitaria.
paragrafo 2
L'art. 46 del regolamento n. 1408/71 si risolve nel fatto che il lavoratore che si trasferisca nell'ambito della Comunità non viene a trovarsi, rispetto alla pensione, in una situazione più favorevole del lavoratore che ha compiuto la sua carriera in un solo Stato membro. Tale disposizione sancisce quindi il principio della parità di trattamento tra lavoratori, perfettamente conforme allo spirito del trattato ed attua altresì l'abolizione di qualsiasi discriminazione, di cui all'art 48. Essa è quindi conforme all'art 51 del trattato il quale, onde realizzare per l'appunto i propri obiettivi, contempla un cumulo generalizzato, seguito da una ripartizione prorata. Nell'ambito del regolamento n. 3, la Corte di giustizia si è basata sulla formulazione dell'art. 27 di tale regolamento per escludere il cumulo nell'ipotesi in cui ad esso potesse conseguire semplicemente l'effetto di conservare o di far variare il contenuto di un diritto già acquistato in forza della sola normativa nazionale. L'art 46 del regolamento n. 1408/71, invece, impone il cumulo per la liquidazione delle prestazioni anche se il diritto già spetta in forza della legge nazionale. Tale cumulo persegue l'obiettivo di determinare se la pensione ripartita prorata sia più elevata della pensione nazionale e di calcolare l'onere della prestazione per ciascuno Stato membro. Dato che lart. 51 garantisce ai lavoratori il calcolo delle prestazioni in base al cumulo dei periodi assicurativi, la prestazione massima cui l'interessato avrà diritto dipenderà dagli importi originati dal cumulo e non dalla somma d'un importo nazionale e da un importo ripartito prorata o dalla somma di pensioni nazionali. L'art. 46, n. 3, è quindi conforme all'art. 51 del trattato.
paragrafo 3
L'eccedenza rispetto al massimo contemplato dall'art 46, n. 3, non può venir imputata all'importo ripartito prorata, giacché quest'ultimo rappresenta già un valore prorata, in relazione ai periodi assicurativi totali. Esso deve quindi venir imputato sull'importo nazionale superiore all'importo ripartito prorata. Il convenuto dispone quindi che i due primi quesiti vengano risolti in senso affermativo. L'art. 46, n. 3, non contempla deroghe alla norma relativa al limite ch'esso stabilisce. Giustificando tale limite con lo scopo di voler evitare cumuli ingiustificati, che risultano «particolarmente» da sovrapposizione dei periodi assicurativi e dei periodi assimilati, il Consiglio ha sottolineato che vanno altresì prese in considerazione altre ipotesi di cumuli dello stesso genere.
paragrafo 4
In merito al terzo quesito, col quale si chiede se la circostanza che una delle pensioni corrisposte rientri in un regime speciale e l'altra in un regime generale possa rivelarsi incompatibile con la norma del cumulo, il convenuto nella causa principale propone una soluzione negativa. In effetti, la pensione attribuita nel Belgio ai minatori viene cionondimeno concessa nell'ambito del regime generale dei lavoratori dipendenti. Inoltre, anche se i regimi fossero diversi, ciò sarebbe indifferente, giacché l'importo teorico belga, su cui si impernia tutta l'operazione, è, per definizione, calcolato esclusivamente sulla base della legislazione belga.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. › 4. Osservazioni dell'attrice nella causa principale
paragrafo 1
L'attrice nella causa principale fa osservare che la correzione apportata, in applicazione dell'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 alla pensione ad essa spettante, si sarebbe dovuta applicare all'importo della pensione teorica (FB 45812) e non sull'importo della pensione nazionale (FB 34358).
paragrafo 2
L'art. 46, n. 3, è incompatibile con l'interpretazione dell'art. 51 del trattato fornita dalla Corte di giustizia. Il limite di cui all'art 46, n. 3, e stato introdotto, secondo l'ottavo considerando del regolamento n. 1408/71, allo scopo di evitare cumuli di pensioni ingiustificati. Si desume tuttavia dalle sentenze della Corte di giustizia che non si ha cumulo ingiustificato allorquando il diritto alla pensione spetta in uno Stato membro in forza dei soli periodi assicurativi maturati in tale Stato, a prescindere dai periodi assicurativi maturati in forza della legislazione d'altri Stati membri e non sussiste sovrapposizione dei periodi assicurativi.
paragrafo 3
Poiché, nella fattispecie, il diritto alla pensione sussisteva indipendentemente dai periodi assicurativi maturati in Italia, il cumulo non era necessario, e di conseguenza non poteva venir effettuata alcuna riduzione mediante ripartizione proporzionale dell'importo della pensione belga. Il primo quesito va quindi risolto negativamente.
paragrafo 4
La soluzione alla seconda questione va ricercata nell'art. 45, n. 2, del regolamento n. 1408/71, il quale dispone che «se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale …, i periodi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sono computati, ai fini della concessione di tali prestazioni, soltanto se sono stati compiuti sotto un regime corrispondente …». Non era quindi affatto necessario per l'ente belga prendere in considerazione, onde effettuarne poi la ripartizione proporzionalmente, i periodi assicurativi maturati in Italia nell'ambito del regime generale, dato che la pensione belga veniva concessa nell'ambito del regime speciale riservato ai minatori.
paragrafo 5
L'attrice nella causa principale propone di risolvere i quesiti posti dal giudice a quo, come segue:
paragrafo 6
1) L'art. 46, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 è incompatibile con l'art. 51 del trattato, in quanto la sua applicazione implica la riduzione di una pensione spettante in forza della legislazione di uno Stato membro, indipententemente dai periodi assicurativi maturati in forza della legislazione d'altri Stati.
2) Allorquando, in uno Stato membro, il diritto alla pensione spetta in forza dei soli periodi assicurativi maturati nell'orbita legislativa di tale Stato, a prescindere dai periodi assicurativi maturati in forza della legislazione d'altri Stati membri, l'ente competente del primo Stato non è autorizzato ad applicare l'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 per ridurre la pensione di cui esso è debitore in forza della propria normativa.
3) La pensione spettante in uno Stato membro in forza dei periodi assicurativi maturati in una professione soggetta ad un regime speciale non può subire alcuna riduzione per il fatto che un diritto a pensione esiste in un altro Stato membro relativamente ai periodi assicurativi maturati nell'ambito del regime generale.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. › 5. Osservazioni del governo italiano
paragrafo 1
Il governo italiano richiama l'interpretazione fornita dalla Corte nella sentenza28 maggio 1974 (causa 191-73, Niemann, Racc. 1974, pag. 580), in forza della quale «l'art. 51 del trattato prevede, in sostanza, l'eventualità che, in base alla sola legge di uno Stato membro, il lavoratore o non riesca a fruire di una prestazione previdenziale — perché non ha maturato periodi assicurativi sufficienti — oppure abbia diritto ad una prestazione inferiore al massimo». Per ovviare ad una siffatta situazione viene contemplata una possibilità di cumulo. Da tale interpretazione deriva che un sistema di cumulo-proratiz-zazione generalizzato è incompatibile con l'art. 51 del trattato. Limitare il cumulo delle prestazioni è possibile soltanto nell'ipotesi di sovrapposizione dei periodi. Il governo italiano ne desume che è incompatibile con l'art. 51 del trattato la riduzione generalizzata disposta dall'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, qualora dalla sua applicazione derivi una limitazione del diritto dell'interessato a fruire della prestazione previdenziale più alta spettante, in forza della sola legislazione nazionale. Il governo italiano, avendo proposto di risolvere negativamente il primo quesito, ritiene superfluo l'esame dei successivi.
paragrafo 2
Con lettera del cancelliere 10 luglio 1975, la Corte invitava gli attori nella causa principale, la Commissione ed il Consiglio a rispondere al quesito rivolto dal giudice a quo sub 2 B, fornendo chiarimenti circa la nozione di «regime speciale» ex art 45 del regolamento n. 1408/71, e sulla sua incompatibilità con l'eventuale applicazione dell art. 46 e più particolarmente del n. 3 dello stesso.
paragrafo 3
Ad avviso del Consiglio, «i regimi speciali» sono quelli istituiti nei confronti di specifiche categorie professionali in considerazione, fra l'altro, delle peculiari condizioni di lavoro delle medesime categorie.
paragrafo 4
A differenza del regime di cui al regolamento n. 3, le disposizioni relative al regime speciale, di cui all'art. 45 del regolamento n. 1408/71, sono destinate ad essere applicate solo nell'ipotesi in cui una ripartizione prorata si rendesse necessaria, a termini dell'art 46, n. 2, lettera b).
paragrafo 5
In merito alla rilevanza della nozione di regime speciale per l'applicazione dell'art. 46, essa è limitata in tutti i casi in cui il lavoratore è già in possesso dei requisiti onde aver diritto ad una prestazione, ex art. 46, n. 1. Tuttavia l'art. 46, n. 3, è altresì applicabile nell'ipotesi di prestazioni corrisposte le une sulla base di un regime speciale e le altre sulla base di un regime generale.
paragrafo 6
Anche la Commissione sottolinea che l'art. 45, n. 2, ha rilievo solo per l'acquisto del diritto determinante prestazioni contemplate da regimi speciali. Nel procedere al calcolo dell'importo delle prestazioni ed alla loro liquidazione, si applica l'art. 46. L'art. 46, n. 3, si applica a prescindere dal regime generale o speciale, al quale il lavoratore era iscritto. L'art. 46, n. 2, è anch'esso chiaro: per il calcolo dell'importo teorico vengono considerati tutti i periodi maturati sotto la legislazione applicata dall'ente competente alla data della liquidazione della prestazione.
paragrafo 7
Le attrici nella causa principale fanno presente che, benché nel Belgio il regime di pensioni speciali per minatori non sia più in vigore dal 1o gennaio 1968, la loro pensione resta tuttavia regolata da norme speciali. Quindi i vantaggi spettanti in forza di tali disposizioni speciali non vanno decurtati sulla base dei diritti acquistati in un altro Stato per periodi assicurativi maturati nell'ambito del regime generale. Se l'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, è incompatibile con l'art. 51 del trattato in quanto esso prevede la riduzione delle prestazioni dovute in forza della legislazione di un solo Stato, esso lo è a maggior ragione allorquando la riduzione si applica a vantaggi spettanti ai lavoratori soggetti a specifiche disposizioni di legge.
paragrafo 8
Il Consiglio, rappresentato dal proprio agente, sig. A. Sacchettini; la Commissione, rappresentata dal suo agente, sig. na M. J. Jonczy; gli attori nella causa principale, rappresentati dal sig. Rossini; ed il convenuto nella causa principale, rappresentato dal sig. Peitot, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 16 settembre 1975.
paragrafo 9
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 25 settembre 1975.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 24 febbraio 1975, pervenuta in cancelleria il 6 marzo successivo, il Tribunal du travail di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, tre questioni vertenti sulla validità e sull'interpretazione dell'art. 46, n. 3, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 149, del 5 luglio 1971, pag. 18).
punto 2
Tali questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra l'ente belga tenuto alla liquidazione delle pensioni dei lavoratori subordinati e gli aventi causa di un lavoratore migrante, relativamente al calcolo della pensione cui quest'ultimo ha avuto diritto fino al giorno del suo decesso.
punto 3
Tale lavoratore, che aveva maturato periodi assicurativi in Belgio ed in Italia, possedeva, nel primo Stato membro, tutti i requisiti posti dalla legislazione nazionale per l'acquisto del diritto alla prestazione, la quale, calcolata sulla base di questa normativa, era pari a FB 34358.
punto 4
Viceversa, egli ha dovuto, onde vedersi attribuire la prestazione nel secondo Stato membro, invocare l'art 45 del regolamento 1408/71 e, per il calcolo di tale prestazione, sono stati cumulati periodi effettivamente maturati nei due Stati membri e la prestazione italiana è stata ripartita prorata.
punto 5
Applicando la norma relativa al limite del cumulo delle prestazioni contemplate nei diversi Stati membri, di cui all'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, l'ente belga ha ridotto la prestazione a FB 26427.
punto 6
Tale somma rappresenta l'importo teorico della prestazione belga, cioè l'importo che sarebbe stato raggiunto se i periodi maturati nei due Stati membri lo fossero stati nel Belgio, decurtato della prestazione italiana calcolata previo cumulo e ripartizione prorata.
punto 7
Tale sistema di calcolo dell'ente belga mira ad attuare il principio in base al quale viene garantito al lavoratore migrante di percepire complessivamente, per le diverse pensioni erogategli dai diversi Stati membri, un importo pari alla prestazione più elevata ch'egli avrebbe ottenuto se avesse compiuto l'intera sua carriera sotto le leggi dell'uno o dell'altro degli Stati membri considerati.
punto 8
In forza dello stesso principio, tale importo rappresenta il massimo di quanto egli può, complessivamente, percepire in forza di tali diverse pensioni.
punto 9
Le questioni poste dal giudice a quo mirano ad accertare se tale norma, in quanto costituisce un limite al cumulo, vada applicata in casi quali quelli della presente fattispecie e, nell'affermativa, se essa vada quindi considerata incompatibile con l'art. 51 del trattato.
SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione e sulla prima parte della seconda questione
punto 10
Con tali quesiti si chiede se l'art. 46, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 1408/71 sia compatibile coll'art. 51 del trattato e, nell'affermativa, se esso vada applicato alla pensione concessa ad un lavoratore migrante in base a periodi assicurativi che non si sovrappongono ad alcuno dei periodi che sono serviti di base per il calcolo della pensione concessa in altri paesi della Comunità.
punto 11
I regolamenti concernenti la previdenza sociale dei lavoratori migranti hanno come fondamento, cornice e limiti gli artt. 48-51 del trattato.
punto 12
L'art. 51 impone al Consiglio di adottare, in materia di previdenza sociale, i provvedimenti «necessari» per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, prescrivendo, per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni previdenziali e per il calcolo di queste, il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali.
punto 13
Lo scopo degli artt. 48-51 non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell'esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero esser privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro, in ogni caso, dalle leggi di un solo Stato membro.
punto 14
L'art. 51 riguarda, in sostanza, il caso in cui le leggi di uno Stato membro non darebbero, di per sè sole, al lavoratore il diritto alla prestazione, perchè non ha maturato periodi assicurativi sufficienti, oppure gli darebbero diritto solo ad una prestazione inferiore al massimo.
punto 15
Per ovviare ad una siffatta situazione, tale articolo contempla, a favore del lavoratore che sia stato oggetto successivamente o alternatamente alle leggi di due o più Stati membri, il cumulo dei periodi assicurativi maturati in forza delle leggi di ciascuno di questi Stati.
punto 16
Pertanto non può farsi ricorso al cumulo ed alla ripartizione prorata qualora ne risulti una prestazione inferiore a quella che spetterebbe all'interessato in forza delle leggi di un solo Stato membro, in base ai soli periodi assicurativi maturati sotto le stesse leggi, senza, tuttavia, che tale metodo possa risolversi, per lo stesso periodo, in un cumulo di prestazioni.
punto 17
Il cumulo deve escludersi anche nel caso in cui i periodi maturati nello Stato in questione coincidano con periodi maturati in un altro Stato membro.
punto 18
Tale interpretazione è espressamente confermata dall'art. 45 del regolamento n. 1408/71, in forza del quale l'ente d'uno Stato membro le cui leggi subordinino l'acquisto, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla maturazione di periodi assicurativi o di residenza, tiene conto dei periodi assicurativi o di residenza maturati in altri Stati membri soltanto «nella misura necessaria».
punto 19
Quindi, adottando il regolamento n. 1408/71, il Consiglio ha inteso conformare le norme d'attuazione da esso emanate alle prescrizioni dell'art. 51 del trattato.
punto 20
L'art. 46, n. 3, si configura come una norma limitativa del cumulo ed il Consiglio, nell'esercizio dei poteri che gli derivano dall'art. 51, in materia di coordinamento dei sistemi di previdenza sociale degli Stati membri, ha facoltà di disciplinare, nell'osservanza delle disposizioni del trattato, le modalità di esercizio dei diritti alle prestazioni previdenziali che gli interessati attingono dal trattato.
punto 21
Cionondimeno, è incompatibile col trattato la limitazione del cumulo di prestazioni che implichi la decurtazione dei diritti che agli interessati già spettano in uno Stato membro, in forza dall'applicazione pura e semplice delle leggi nazionali.
punto 22
Si deve quindi concludere che l'art. 46, n. 3, è incompatibile con l'art. 51 del trattato in quanto impone una limitazione del cumulo di due prestazioni spettanti in Stati membri diversi, mediante decurtazione dell'importo di una prestazione spettante in forza delle sole leggi nazionali.
punto 23
Le restanti questioni sono di conseguenza divenute prive di oggetto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
paragrafo 1
24/25 Le spese sostenute dal governo italiano, dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
statuendo sulle questioni sottopostele dal Tribunal du travail di Bruxelles, XI sezione, con sentenza 24 febbraio 1975, afferma per diritto:
L'art. 46, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 1408/71, è incompatibile con l'art. 51 del trattato in quanto impone una limitazione del cumulo delle due prestazioni spettanti in Stati membri diversi, mediante decurtazione dell'importo d'una prestazione spettante in forza delle sole leggi nazionali.
Firme
R. Lecourt
R. Monaco
H. Kutscher
A. M. Donner
J. Mertens de Wilmars
P. Pescatore
M. Serensen
A. J. Mackenzie Stuart
A. O'Keeffe
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 21 ottobre 1975.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt