Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 25 novembre 1975, causa 50/75
Epigrafe
Nel procedimento 50-75,
avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Cour supérieure de justice del Lussemburgo, in veste di giudice di cassazione, nella causa dinanzi ad essa pendente fra
CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS, con sede in Lussemburgo,
e
HELGA MASSONET, VEDOVA WEBER, residente in Colmar-Berg, Lussemburgo,
domanda vertente sull'interpretazione del regolamento n. 3 del Consiglio, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU 16 dicembre 1958, n. 30, pag. 561), ed in particolare dei suoi articoli 12, 27 e 28,
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; H. Kutscher, presidente di sezione, A. M. Donner, J. Mertens de Willmars, P. Pescatore, M. Sørensen e A. J. Mackenzie Stuart, giudici,
avvocato generale: A. Trabucchi;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Il provvedimento di rinvio e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 sullo statuto della Corte di giustizia della CEE si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
Il sig. Bernard Weber, cittadino lussemburghese, nato il 25 luglio 1930, decedeva il 14 settembre 1967, lasciando la moglie, Helga Massonet, e due figli, nati rispettivamente nel 1963 e nel 1965. Dal 1954 al 1962 egli aveva lavorato nel Lussemburgo, dove aveva versato contributi assicurativi per un periodo di 67 mesi; dal mese di ottobre 1965 al 1o settembre 1967 era stato affiliato alla «Bundesversicherungsanstalt für Angestellte» di Berlino (in prosieguo, per brevità, la Bundesversicherungsanstalt) per aver lavorato in Germania durante 13 mesi.
La Bundesversicherungsanstalt accordava alla vedova una pensione con decorrenza dal 1o settembre 1967. Detta pensione era stata calcolata in base alla «Angestelltenversicherungsgesetz» (legge tedesca sul regime previdenziale degli impiegati) ed ai regolamenti CEE nn. 3 e 4, relativi alla previdenza sociale dei lavoratori migranti. In forza del paragrafo 45, 2o comma, della citata legge, s'era anzitutto stabilito che la vedova, avendo a proprio carico almeno un figlio che aveva diritto ad una pensione d'orfano, doveva percepire una pensione più elevata, la cosiddetta «Erhöhte Hinterbliebenenrente». Per questo motivo erano stati presi in considerazione non solo i periodi assicurativi effettivamente maturati dal sig. Weber, ma altresì il lasso di tempo (nella fattispecie 215 mesi) compreso fra la data del decesso e la data in cui l'assicurato, se fosse sopravvissuto, avrebbe raggiunto l'età di 55 anni. Tale periodo è detto, nella legge tedesca, «Zurechnungszeit».
La Bundesversicherungsanstalt, dopo aver calcolato l'importo della pensione cui la sig.ra Weber avrebbe avuto diritto se tutti i periodi assicurativi di cui sopra fossero stati compiuti nell'ambito dell'ordinamento tedesco, aveva determinato la quota a proprio carico in base al rapporto fra i periodi assicurativi effettivamente maturati in Germania ed il totale dei periodi maturati in Germania e nel Lussemburgo.
La Caisse de pension des employés privés di Lussemburgo (in prosieguo, per brevità, la Caisse) accordava anch'essa alla signora Weber una pensione con la stessa decorrenza. Al momento di corrispondere alcuni anticipi sulla predetta pensione, essa aveva tenuto conto delle integrazioni speciali previste, in caso di decesso prematuro, dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 sulla riforma delle assicurazioni di invalidità e di vecchiaia-morte nell'ambito dei regimi pensionistici a base contributiva. Successivamente, la Caisse mutava parere e si rifiutava di comprendere nel calcolo della pensione lussemburghese le integrazioni speciali di cui s'è detto. Queste sono dovute alla vedova, il cui marito sia deceduto prima di aver raggiunto i 55 anni, lasciandole un figlio a carico. Esse sono corrisposte per tutti i mesi interi che separano il momento in cui sorge il diritto alla pensione dal momento in cui il defunto avrebbe compiuto i 55 anni. L'ammontare delle integrazioni corrisponde all'1,6 % dello stipendio minimo garantito normale mensile durante il periodo precedente il compimento dei 35 anni d'età ed all'1,6 % dello stesso stipendio aumentato del 20 % nel periodo successivo, salvo disposizioni speciali.
La signora Weber ricorreva allora al Conseil arbitral des assurances sociales (Consiglio d'arbitrato delle assicurazioni sociali) che, con decisione 20 dicembre 1972, le riconosceva il diritto alle suddette integrazioni. Con sentenza 4 luglio 1974 il Conseil supérieur des assurances sociales (Consiglio superiore delle assicurazioni sociali) confermava il giudizio di prima istanza.
Investita della causa su ricorso della Caisse, la Cour supérieure de justice sospendeva, con sentenza 15 maggio 1975, il procedimento e sottoponeva alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. —
a) Se il regolamento CEE n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti — e in particolare l'art. 12, in virtù del quale i lavoratori subordinati occupati nel territorio di uno Stato membro sono soggetti alla legislazione di tale Stato — possa prevalere (e, in caso affermativo, a quali condizioni e in che misura) su di una norma interna di uno Stato membro, la quale dispone che in caso di affiliazione successiva, alternativa o cumulativa a regimi pensionistici diversi, le integrazioni speciali spettanti ai superstiti di un assicurato deceduto prima di aver compiuto una data età restano a carico dell'ultimo ente previdenziale al quale il defunto era affiliato, e se, in virtù del regolamento comunitario, l'ente all'uopo designato dalla norma interna possa eventualmente venire dispensato, in tutto o in parte, dal vincolo del versamento.
b) Più specificamente, come si debba risolvere la questione nel caso in cui in uno Stato membro il diritto all'integrazione venga conferito dalla sola legge interna, indipendentemente dal cumulo dei periodi assicurativi, mentre in un altro Stato membro, nel quale il defunto ha maturato gli ultimi periodi assicurativi, sia necessario effettuare tale computo, e tenuto conto del carattere forfettario dell'importo dell'integrazione, da versare mensilmente fino alla data in cui il defunto avrebbe compiuto 55 anni.
2. Se, alla luce di quanto disposto dall'art. 51 del trattato di Roma e dagli artt. 27 e 28 del regolamento CEE n. 3, sia consentito ad una vedova di fruire in uno Stato dell'integrazione speciale di cui alla prima quest'ione sub b), e di un'altra prestazione in un altro Stato qualora il versamento delle prestazioni sia contemporaneo, e cioè si protragga fino alla data in cui il defunto avrebbe compiuto 55 anni.
3. Se l'art. 51 del trattato di Roma e gli artt. 27 e 28 del regolamento CEE n. 3 consentano che una vedova, che fruisce in uno Stato di una pensione integrata da un assegno supplementare e calcolata secondo il sistema del cumulo e della ripartizione proporzionale, possa beneficiare, al tempo stesso, in un altro Stato dell integrazione speciale di pensione di cui alla prima questione sub b), calcolata indipendentemente dai periodi assicurativi maturati.»
punto 2
Nella motivazione della sentenza, la Cour supérieure de justice ha così riassunto i tre mezzi di gravame addotti dalla Caisse:
«La ricorrente sostiene in primo luogo che la sentenza impugnata viola gli artt. 4 e 6 della legge 25 ottobre 1968 in quanto da tali norme, tenuto conto della situazione del defunto e dell'avente causa, non scaturisce per la Caisse alcun obbligo di versare le integrazioni speciali.
Ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 3, “i lavoratori subordinati o assimilati occupati nel territorio di uno Stato membro sono sottoposti alla legislazione di tale Stato, anche se risiedono nel territorio di un altro Stato membro”; di conseguenza, il Weber, che al momento della morte era affiliato ad un ente previdenziale tedesco, non era assicurato presso la Caisse de pension lussemburghese. Questa, pertanto, non sarebbe tenuta a versare ai suoi aventi causa le integrazioni speciali istituite dal combinato disposto degli artt. 6 della legge 25 ottobre 1968, e 8 della legge 16 dicembre 1963, relativa al coordinamento dei regimi pensionistici. In forza di tali norme, nell'ipotesi di affiliazione successiva, alternativa o cumulativa a regimi pensionistici diversi, l'integrazione speciale prevista nel caso di invalidità o di decesso dell'assicurato prima del compimento del cinquantacinquesimo anno di età resta a carico dell'ultimo ente al quale l'assicurato è stato affiliato, purché il rapporto di affiliazione abbia avuto una durata minima di 12 mesi, escluso il caso di incidente.»
…
«In secondo luogo, la ricorrente fa carico al giudice d'appello di aver violato l'art. 51 del trattato di Roma e gli artt. 27 e 28 del regolamento CEE n. 3, in quanto, per effetto della sentenza impugnata, l'assegno integrativo tedesco si cumulerebbe con l'integrazione speciale versata in Lussemburgo e, pertanto, la vedova beneficierebbe delle due prestazioni nel medesimo periodo, cioè fino alla data in cui il defunto avrebbe compiuto 55 anni.
Secondo la ricorrente, tale cumulo è vietato dalle norme suddette, giacché le prestazioni, invece di integrarsi, si sovrappongono.»
…
«In terzo luogo, la ricorrente ravvisa ancora una violazione dell'art. 51 del trattato di Roma e degli artt. 27 e 28 del regolamento CEE n. 3 nel rifiuto del giudice di appello di disporre che l'integrazione speciale prevista dalla legge lussemburghese venga calcolata in modo proporzionale ai periodi assicurativi maturati dal Weber nel Granducato di Lussemburgo e nella Repubblica federale tedesca.
A suo avviso, tale ripartizione proporzionale è imposta sia da un principio di equità, sia da un'interpretazione estensiva della nozione di “prestazione” di cui agli artt. 51 del trattato di Roma e 27 del regolamento n. 3, sia dal divieto di sovrapposizione dei periodi assicurativi.»
punto 3
Il provvedimento di rinvio è pervenuto in cancelleria il 5 giugno 1975.
La Commissione delle Comunità europee rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig.na Marie-José Jonczy, ha presentato proprie osservazioni scritte, in conformità all'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 1
Secondo la Commissione delle Comunità europee, il problema sollevato con la prima questione consiste nell'accertare se, quando un lavoratore è stato sottoposto dapprima al regime pensionistico di uno Stato membro A e successivamente a quello di uno Stato membro B, lo Stato A possa, in forza del regolamento n. 3, art. 12, applicare le proprie norme previdenziali al regime dello Stato B.
paragrafo 2
Dopo aver ricordato che l'art. 12 è una regola intesa a risolvere i conflitti di leggi e dopo aver rinviato ai punti 7 e 8 della sentenza pronunziata dalla Corte il 5 dicembre 1967 (causa 19-67, Van der Vecht, Racc. 1967, pag. 407), la Commissione osserva che, per quanto riguarda il sig. Weber, i periodi assicurativi maturati nel Lussemburgo vanno disciplinati dalla legislazione lussemburghese, quelli maturati in Germania dalla legislazione tedesca. L'art. 12 produce quindi effetti contrari a quelli che le attribuisce la Caisse.
paragrafo 3
D'altro lato, è indiscutibile che l'art. 6 della legge lussemburghese 25 ottobre 1968 è una norma di coordinamento puramente interna. Per poterla trasferire sul piano comunitario, dovrebbe esistere nel regolamento n. 3, che enuncia le regole di coordinamento delle legislazioni nazionali a livello comunitario, o una disposizione analoga oppure un rinvio alle discipline nazionali. Ora, nulla di simile si rinviene nel suddetto regolamento.
paragrafo 4
La Commissione propone quindi di risolvere la prima questione come segue:
paragrafo 5
«Né l'art. 12, né alcuna altra disposizione del regolamento n. 3, possono avere per effetto di liberare, in tutto o in parte, l'ente previdenziale designato sul piano interno dalla legislazione nazionale dall'obbligo di corrispondere le prestazioni dovute in forza di questa stessa legislazione nazionale.
Il fatto che in uno Stato membro il diritto alle prestazioni sorga in virtù della sola legislazione nazionale, mentre in un secondo Stato, al cui ordinamento previdenziale l'assicurato è stato soggetto in epoca successiva, sono necessari il cumulo e la ripartizione pro rata, non modifica per nulla la soluzione testé enunciata.»
paragrafo 6
La Commissione illustra la soluzione della seconda e della terza questione mediante un compendio delle norme lussemburghesi e tedesche concernenti il calcolo della pensione superstiti. Essa rileva, fra l'altro, che in entrambi i paesi la pensione è calcolata sulla base della pensione d'invalidità cui avrebbe avuto diritto il defunto marito se, invece di morire, fosse divenuto invalido.
paragrafo 7
Poiché nella fattispecie si riscontra, a suo parere, una sovrapposizione parziale di periodi — una parte della pensione tedesca essendo calcolata in base ad un periodo assicurativo fittizio, che è lo stesso di cui si tiene conto per il calcolo delle integrazioni speciali previste dalle leggi lussemburghesi — la Commissione ritiene che sorga qui il problema d'accertare in quale misura le maggiorazioni di pensioni spettanti in due diversi Stati membri sulla base di uno stesso periodo assicurativo fittizio possano essere cumulate, in particolare nel caso in cui una delle pensioni spetta grazie al cumulo ed alla ripartizione prorata, mentre l'altra è autonoma.
paragrafo 8
Ricordando che l'art. 27 del regolamento n. 3 prevede il cumulo solo quando i periodi d'assicurazione «non si sovrappongono», essa ritiene di poter risolvere la seconda questione nel senso che, in base all'art. 51 del trattato CEE ed agli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3, una vedova non può beneficiare simultaneamente di due prestazioni (le integrazioni speciali in un primo Stato ed un'altra prestazione nel secondo) che si riferiscano ad un solo, identico periodo d'assicurazione.
paragrafo 9
Con ciò non s'è tuttavia ancora risolto il problema quando, come nel caso di specie, s'ha a che fare con una pensione spettante in forza della sola legislazione nazionale. La Corte infatti ha proibito la ripartizione generalizzata, con la conseguenza che, anche se in uno Stato il diritto alla pensione è sorto soltanto grazie al cumulo, ciò non consente di applicare la ripartizione in un altro Stato, nel quale la pensione spetti già senza bisogno del cumulo.
paragrafo 10
Per risolvere la terza questione basta allora, secondo la Commissione, riferirsi a quanto affermato dalla Corte nelle sentenze da essa pronunziate il 5 luglio 1967 (causa 1-67, Ciechelski, Racc. 1967, pag. 211; causa 2-67, de Moor, Racc. 1967, pag. 231): «Non rappresenta un vantaggio contrario alle norme comunitarie il cumulo di prestazioni, dovute in virtù del solo diritto interno in considerazione di periodi assicurativi maturati in uno Stato, e di altre prestazioni, corrisposte in un altro Stato grazie al cumulo dei periodi, qualora, come prescrive l'art. 27, i periodi non si sovrappongano».
paragrafo 11
Nel caso di specie v'è precisamente sovrapposizione di periodi ed occorre constatare che non esiste alcuna disposizione comunitaria relativa a questa ipotesi, dal momento che l'art. 11 del regolamento n. 3 non si applica, come esso stesso precisa, all'assicurazione di vecchiaia-morte.
paragrafo 12
La Commissione ricorda tuttavia alcune decisioni della Corte (sentenza 6 dicembre 1973 nella causa 140-73, Mancuso, Racc. 1973, pag. 1449; sentenza 13 dicembre 1967 nella causa 12-67, Guissart, Racc. 1967, pag. 501) dalle quali risulta, fra l'altro, che l'art. 11 potrebbe venire interpretato in modo tale da consentire l'applicazione delle norme nazionali concernenti la sovrapposizione di periodi assicurativi.
paragrafo 13
Una volta ammesso che nel caso di specie si riscontra un cumulo ingiustificato di prestazioni e che va applicato l'art. 11, si dovrebbe concludere che il Lussemburgo può invocare la sua legislazione nazionale anticumulo nell'ipotesi di sovrapposizione di periodi. Sarebbe però anche necessario che esistesse nel Lussemburgo una simile legislazione.
paragrafo 14
Da un punto di vista più generale, la Commissione si domanda se sarebbe equo applicare nei predetti casi l'art. 11. Essa osserva che tale soluzione non garantirebbe alcuna certezza giuridica; sarebbe infatti difficile stabilire quale sia la parte esatta di pensione da dedurre e ne risulterebbe una grande confusione in quanto l'ammontare delle deduzioni dipenderebbe dalla normativa vigente dei paesi membri interessati. L'iniquità di tale soluzione sarebbe pari soltanto alla sua incoerenza. La situazione che si verrebbe a produrre sarebbe esattamente il contrario del risultato cui mirano, sia l'art. 51 del trattato, sia i regolamento adottati per la sua attuazione.
paragrafo 15
È certo che, nell'ipotesi di sovrapposizione di periodi, si devono ridurre le prestazioni, così come è pacifico che la Corte ha riconosciuto all'autorità nazionale il compito di decidere, secondo la propria legislazione, in quale modo vada operata detta riduzione. La Commissione ritiene nondimeno che occorra un po' sfumare tale affermazione. Essa andrebbe infatti intesa nel senso che si è lasciata agli Stati membri la facoltà di applicare il principio della non-sovrapposizione dei periodi secondo le modalità fissate dalla loro legislazione nazionale, in mancanza di modalità fissate da norme comunitarie che, in effetti, non esistono.
paragrafo 16
Di conseguenza, la Commissione propone di risolvere la seconda e la terza questione come segue:
paragrafo 17
«L'art. 51 del trattato e gli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 non consentono che un assicurato possa pretendere dagli enti previdenziali di più Stati membri diverse prestazioni, tutte ricollegate ad uno stesso periodo d'assicurazione.
Essi non vietano però che una prestazione acquisita in uno Stato membro mediante il cumulo e la ripartizione prorata si accompagni ad una prestazione spettante in un altro Stato membro in forza della sola legislazione interna, senza bisogno del cumulo e della ripartizione prorata, purché i periodi assicurativi cui dette prestazioni si riallacciano non risultino sovrapposti.»
paragrafo 18
La Caisse de pension des employés privés, con l'avvocato P. Beghin, del foro di Lussemburgo, la signora Weber, con l'avvocato J. Lucius, del foro di Lussemburgo, e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico, signora Marie-José Jonczy, hanno svolto le loro osservazioni orali all'udienza del 21 ottobre 1975. In tale occasione l'avvocato della Caisse ha illustrato ed approfondito i mezzi di gravame fatti valere dinanzi alla Cour de Cassation, mentre il patrono della signora Weber ha rinviato alle memorie da lui depositate presso la suddetta Corte.
paragrafo 19
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 13 novembre 1975.
SENTENZA › In diritto
paragrafo 1
1/2 Con provvedimento 15 maggio 1975, pervenuto in cancelleria il 5 giugno seguente, la Cour supérieure de justice del Lussemburgo, in veste di giudice di cassazione, ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, tre questioni vertenti sull'interpretazione dell'art. 51 del trattato e degli artt. 12, 27 e 28 del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, relativo alla previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti (GU n. 30, del 16 dicembre 1958, pag. 561). Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il calcolo della pensione di riversibilità spettante alla vedova di un cittadino lussemburghese, il quale ha maturato 67 mesi assicurativi in Lussemburgo e 13 nella Repubblica federale tedesca, dove lavorava al momento della sua morte.
paragrafo 2
3/6 L'ente assicurativo tedesco, considerato che la vedova aveva figli a carico, le accordava una pensione maggiorata, tenendo conto non solo dei mesi contributivi effettivamente maturati dal defunto, ma anche del periodo compreso fra la data del suo decesso e quella alla quale egli avrebbe compiuto i 55 anni di età. Esso calcolava la quota a suo carico in base al rapporto fra i periodi effettivamente maturati in forza della legge tedesca e la somma dei periodi maturati in Germania e in Lussemburgo. L'ente lussemburghese, pur concedendo alla vedova la pensione di riversibilità, le rifiutava le integrazioni speciali previste dalla legge a favore della vedova con figlio a carico, il cui coniuge sia deceduto prima del compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Tali integrazioni vengono versate mensilmente fino alla data del compimento virtuale del cinquantacinquesimo anno da parte del defunto. Per giustificare tale rifiuto, l'ente lussemburghese ha dedotto in sede di cassazione tre motivi fondati sia sull'art. 12 del regolamento n. 3, sia sugli artt. 51 del trattato e 27 e 28 dello stesso regolamento.
paragrafo 4
8/12 Prima di esaminare le questioni è opportuno esporre alcune considerazioni di carattere generale. Per stabilire il significato e la portata del regolamento n. 3 occorre interpretarlo alla luce degli artt. 48 e 51 del trattato, che costituiscono il fondamento, la cornice ed i limiti dei regolamenti in materia di previdenza sociale. Poiché questi articoli mirano a garantire la libera circolazione dei lavoratori, attribuendo loro determinati diritti, ci si porrebbe al di fuori della fina lità e dell'ambito di tali norme se si volesse imporre ai lavoratori una riduzione dei loro diritti senza la contropartita dei vantaggi previsti dai regolamenti. Qualora i regolamenti attribuiscano ai lavoratori il diritto a prestazioni previdenziali che essi non potrebbero ottenere senza l'applicazione dei regolamenti stessi, possono essere loro imposte delle limitazioni in contropartita dei vantaggi ottenuti. Al di fuori di questo caso, simili limitazioni non sono ammesse, poiché esse avrebbero l'effetto di porre il lavoratore in una situazione meno favorevole di quella che, in mancanza dei regolamenti comunitari, deriverebbe dall'applicazione del diritto interno.
punto 7
Le tre questioni della Cour supérieure de justice vertono sull'interpretazione di tali norme, indispensabile per la valutazione dei motivi suddetti.
SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione
paragrafo 1
13/14 Con la prima questione si chiede se il regolamento n. 3 — e in particolare l'art. 12, in forza del quale i lavoratori subordinati occupati nel territorio di uno Stato membro sono soggetti alla legislazione di tale Stato — possa prevalere su una norma interna di uno Stato membro, la quale dispone che, in caso di affiliazione successiva, alternata o cumulativa a regimi pensionistici diversi, le integrazioni speciali spettanti ai superstiti di un assicurato deceduto prima di aver compiuto una data età restano a carico dell'ultimo ente previdenziale al quale il defunto era affiliato e se, in virtù del regolamento comunitario, l'ente all'uopo designato dalla norma interna possa eventualmente venir dispensato, in tutto o in parte, dal vincolo del versamento. Più specificamente, si chiede come vada risolta la questione nel caso in cui in uno Stato membro il diritto all'integrazione viene conferito dalla sola legge interna, indipendentemente dal cumulo dei periodi assicurativi, mentre in un altro Stato, nel quale il defunto ha maturato gli ultimi periodi, sia necessario effettuare tale computo.
paragrafo 2
15/17 L'art. 12 del regolamento n. 3, a norma del quale il lavoratore è soggetto alla legge dello Stato in cui è occupato, mira sia ad evitare cumuli o inutili complicazioni nella ripartizione degli oneri e delle responsabilità, come avverrebbe se si applicassero simultaneamente o alternatamente più legislazioni, sia ad impedire che gl'interessati, in mancanza di un'apposita normativa, restino privi di tutela in materia di previdenza sociale. Tale norma — il cui scopo è quindi di disciplinare i conflitti di leggi, positivi o negativi, che possano sorgere nell'ambito di applicazione del regolamento — non autorizza, né espressamente, né implicitamente, un ente previdenziale nazionale a ridurre le prestazioni spettanti ad un lavoratore o ai suoi aventi causa in forza del solo diritto interno. Di conseguenza, una norma interna di uno Stato membro, in forza della quale, in caso di affiliazione successiva, alternata o cumulativa a regimi pensionistici diversi dello stesso Stato, l'integrazione speciale spettante ai superstiti di un assicurato deceduto prima di aver compiuto una data età resta a carico dell'ultimo ente presso il quale il defunto era assicurato, può disciplinare unicamente i rapporti fra gli enti assicurativi di tale Stato.
SENTENZA › In diritto › Sulla seconda e sulla terza questione
paragrafo 1
18/19 Con la seconda questione si chiede se l'art. 51 del trattato CEE e gli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 ostino a che una vedova fruisca contemporaneamente di un'integrazione speciale, spettantele in uno Stato membro in forza del solo diritto interno, e di un'altra prestazione, concessale in un altro Stato membro in base al cumulo dei periodi contributivi, qualora il versamento delle due prestazioni debba effettuarsi per il medesimo periodo. La terza questione mira ad accertare se le suddette norme comunitarie vietino che una vedova che fruisce in uno Stato membro di una pensione maggiorata, calcolata secondo il sistema del cumulo e della ripartizione proporzionale, possa beneficiare al tempo stesso, in un altro Stato membro, dell'integrazione speciale sopra descritta, calcolata indipendentemente dai periodi assicurativi maturati.
paragrafo 2
20/23 L'art. 51 del trattato e l'art. 27 del regolamento n. 3 riguardano essenzialmente il caso in cui le leggi di uno Stato membro non attribuirebbero, da sole, all'interessato il diritto alla prestazione, a causa dell'insufficiente durata dei periodi assicurativi. Per ovviare a questo inconveniente, essi stabiliscono, a favore del lavoratore che è stato soggetto successivamente o alternatamente alle leggi di due o più Stati membri, il cumulo dei periodi assicurativi maturati a norma delle leggi di ciascuno di questi Stati. In materia di pensioni di vecchiaia, o di morte, gli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 si applicano quindi unicamente in casi ben determinati, non già nelle ipotesi in cui lo scopo perseguito dall'art. 51 è stato raggiunto grazie alle leggi di un solo Stato. Tali norme non possono di conseguenza avere per effetto di privare gli aventi causa di un assicurato deceduto di una prestazione loro spettante in forza della sola legge interna.
paragrafo 4
25/26 Tuttavia, benché a norma dell'art. 27 i periodi assicurativi maturati in forza della legislazione di due o più Stati membri non possano cumularsi qualora coincidano, una siffatta coincidenza non può configurarsi quando l'integrazione speciale contemplata dalla legge di uno degli Stati interessati a favore dei superstiti di un assicurato venga accordata o calcolata non già in funzione di un periodo assicurativo — reale o fittizio — bensì per un tempo determinato e indipendentemente dal periodo contributivo maturato dal defunto. Lo stesso vale, sotto il profilo del diritto comunitario, anche per l'ipotesi in cui uno Stato membro — come gli è consentito anche se il diritto alla prestazione viene acquisito senza che occorra cumulare i periodi contributivi — emani dei provvedimenti intesi ad evitare i cumuli indebiti di prestazioni risultanti dalla coincidenza di periodi assicurativi.
paragrafo 5
27/28 Sebbene un'interpretazione siffatta, in determinate ipotesi in cui non vi sia tale coincidenza, possa creare dei cumuli di pensioni, questo vantaggio va attribuito non già all'interpretazione del diritto comunitario, bensì al sistema attualmente in vigore il quale, in mancanza di un regime comune di previdenza sociale, è fondato sul semplice coordinamento di leggi nazionali non ancora armonizzate. Peraltro, dall'art. 11 del regolamento n. 3 discende che le legislazioni nazionali possono disciplinare un siffatto problema se trattasi di prestazioni acquisite al di fuori dell'applicazione degli artt. 27 e 28 dello stesso regolamento.
punto 24
Nel corso del procedimento è stato asserito che l'ente previdenziale lussemburghese può essere esonerato dal versamento dell'integrazione speciale in quanto nella fattispecie vi sarebbe coincidenza di periodi assicurativi.
punto 29
Ai tre quesiti sottoposti alla Corte va quindi risposto che l'art. 51 del trattato CEE ed il regolamento del Consiglio n. 3, relativo alla previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti — e in particolare gli artt. 12, 27 e 28 —, devono essere interpretati nel senso che essi non autorizzano un ente previdenziale nazionale a ridurre le prestazioni spettanti ad un lavoratore o ai suoi aventi causa in forza del solo diritto interno e indipendentemente dal cumulo dei periodi assicurativi.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
paragrafo 1
30/31 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele, con provvedimento 15 maggio 1975, dalla Cour supérieure de justice del Lussemburgo, in veste di giudice di cassazione, afferma per diritto:
L'art. 51 del trattato CEE ed il regolamento del Consiglio n. 3, relativo alla previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti — e in particolare gli artt. 12, 27 e 28 —, devono essere interpretati nel senso che essi non autorizzano un ente previdenziale nazionale a ridurre le prestazioni spettanti ad un lavoratore o ai suoi aventi causa in forza del solo diritto interno e indipendentemente dal cumulo dei periodi assicurativi.
Firme
R. Lecourt
H. Kutscher
A. M. Donner
J. Mertens de Wilmars
P. Pescatore
M. Sørensen
A. J. Mackenzie Stuart
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 25 novembre 1975.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt