Sez. 1, Sentenza n. 1665 del 24/02/1997 (Rv. 502628 - 01)
BORSA - CAMBI (VALUTA O DIVISA ESTERA) | Illecito valutario - Pena pecuniaria - Provvedimento irrogativo - Opposizione con citazione in giudizio del Ministro delle finanze anziché di quello del tesoro - Inammissibilità della domanda - Rinnovazione della notificazione ex art. 4 legge n. 260 del 1968 - Esclusione.
BORSA - CAMBI (VALUTA O DIVISA ESTERA)
Con riguardo all'opposizione avverso il provvedimento irrogativo di pena pecuniaria per illecito valutario, la citazione in giudizio del Ministero delle finanze, anziché del Ministero del tesoro, che è titolare del potere sanzionatorio ed al quale è imputabile il provvedimento medesimo, determina l'inammissibilità della domanda, per mancata instaurazione del contraddittorio; tale omissione non è emendabile con ordine di rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 25 marzo 1958 n. 260, attinente alla diversa ipotesi del vizio che investa soltanto la notificazione stessa, per errore nell'identificazione della persona cui debba essere effettuata.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/06/1956 num. 476, Legge 25/07/1956 num. 786, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, DPR 31/03/1988 num. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)