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Sez. 1, Sentenza n. 13924 del 13/12/1999 (Rv. 532074 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA | Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Impugnazione dinanzi alle commissioni tributaria di primo e secondo grado - Rigetto - Ricorso per cassazione - Organo passivamente legittimato - Ministero delle finanze in persona dell'Avvocatura dello Stato - Conseguenze - Notificazione all'ufficio del registro - Inammissibilità dell'impugnazione - Emendabilità attraverso l'ordine di rinnovazione della notificazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532074-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA

In tema di ricorso per cassazione avverso la decisione della commissione tributaria regionale resa su di un'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, la notificazione della citazione in giudizio dell'ufficio territoriale del registro, anziché del Ministero delle finanze (titolare del potere sanzionatorio "in subiecta materia"), determina l'inammissibilità della domanda per mancata instaurazione del contraddittorio (pur dopo l'entrata in vigore della novella dell'art. 164 cod. proc. civ.), attesa la mancanza, in tal caso, di un destinatario idoneo ad essere parte nel processo in cui è evocato (con conseguente difetto della stessa "editio actionis"), senza che detta inammissibilità possa ritenersi emendabile con l'ordine di rinnovazione della notificazione di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1958 n. 260, attinente alla (diversa) ipotesi del vizio che investa la sola notificazione per errore nell'identificazione del soggetto destinatario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 com. 1 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)