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Sez. 3, Sentenza n. 9942 del 08/10/1998 (Rv. 519509 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Amnistia - Momento di estinzione del reato - Decorrenza della prescrizione - Limiti.
Stato
decisa il 1998-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519509-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2947, comma terzo, cod. civ., il principio ex art. 183, comma primo, cod. pen., secondo cui, ove il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, la prescrizione (biennale o quinquennale) dell'azione civile risarcitoria decorre, in caso di estinzione del reato per amnistia, dal giorno dell'emanazione del provvedimento di clemenza e non da quello della pronuncia giudiziale (meramente dichiarativa) di applicazione del beneficio, trova deroga nell'ipotesi in cui tale applicazione consegua ad una derubricazione dell'originaria imputazione a seguito dell'esercizio dei poteri decisori del giudice penale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)