Sez. 3, Sentenza n. 1834 del 22/02/1988 (Rv. 457787 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - AMNISTIA - MOMENTO DI ESTINZIONE DEL REATO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - LIMITI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - AMNISTIA - MOMENTO DI ESTINZIONE DEL REATO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - LIMITI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., il principio ex art. 183, primo comma, cod. pen., secondo cui, ove il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, la prescrizione (biennale o quinquennale) dell'Azione civile risarcitoria decorre, in caso di Estinzione del reato per amnistia, dal giorno dell'emanazione del provvedimento di clemenza e non da quello della pronuncia giudiziale (meramente dichiarativa) di applicazione del beneficio, trova deroga nell'ipotesi in cui tale applicazione consegua ad una derubricazione dell'originaria imputazione (a seguito dell'Esercizio dei poteri decisori del giudice penale), senza che detta diversità di trattamento sia in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, trovando giustificazione nella diversità delle situazioni personali del titolare del diritto soggetto a prescrizione e non risultando vulnerato il suo diritto alla difesa. (V 3013/85, mass n 440725; (V 4819/79, mass n 401434; (V 116/72, Corte costituzionale).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)