Sez. 3, Sentenza n. 2695 del 25/01/1983 Ud. (dep. 26/03/1983) Rv. 158105 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA PENALE - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA PENALE - ESCLUSIONE.*
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono stati regolati ex novo ed integralmente dalla legge 5 agosto 1978 n. 457, che nell'art. 31 primo comma lettera b) ne ha dato la definizione e nell'art. 48 ne ha stabilito la disciplina. Ad essi non è applicabile alcuna norma della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e, di conseguenza, non può trovare applicazione neppure l'art. 17 lettera a) che sanziona l'inosservanza delle norme della stessa legge. (Conf mass n 155633; (Conf mass n 155408; (Conf mass n 155404; (Conf mass n 153545; (Conf mass n 153539; (Conf mass n 153209; (Conf mass n 152814; (Conf mass n 152728; (Conf mass n 152700 ed ivi citate; (Conf mass n 152411 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)