Sez. 1, Sentenza n. 7057 del 07/07/1999 (Rv. 528394 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - IN GENERE | Disciplina ex d.P.R. n. 636 del 1972 - Impugnazione dell'Amministrazione finanziaria - Sottoscrizione dell'atto - Legittimazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - IN GENERE
Il potere di impugnare, nel previgente ordinamento del contenzioso tributario di cui al d.P.R. n. 636 del 1972, era del competente ufficio tributario ed il ricorso era validamente sottoscritto da qualsiasi funzionario del reparto competente, abilitato a firmare per il titolare o capo ufficio.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)