Sez. 1, Sentenza n. 2112 del 20/02/1992 (Rv. 475846 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Istruzione del processo - Provvedimenti | Commissione tributaria di primo o secondo grado - Rinnovazione dell'atto impugnato e contestuale sospensione del procedimento - Provvedimento - Natura - Impugnazione in via autonoma - Ammissibilità - Esclusione.
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Istruzione del processo - Provvedimenti
Il provvedimento, con il quale la commissione tributaria di primo o secondo grado, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (modificato dall'art. 13 del D.P.R. 3 novembre 1981 n. 739), dispone la rinnovazione dell'atto impugnato dal contribuente, con contestuale sospensione del procedimento, al fine di sanare vizi dell'atto medesimo, ha natura ordinatoria, non decisoria, ancorché contenga una valutazione di tipo delibativo sul fondamento della domanda, atteso che è riesaminabile e revocabile da parte della stessa commissione, dopo la riattivazione del processo sospeso e con la pronuncia che lo definisca. Pertanto, l'eventuale illegittimità di tale rinnovazione, inclusa quella derivante dalla sua adozione all'infuori delle ipotesi contemplate dalla citata norma, non è autonomamente e direttamente deducibile con impugnazione davanti al giudice tributario di grado superiore, ma può essere fatta valere solo con l'impugnazione di detta successiva pronuncia.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 21 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)