diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14 del 03/01/1991 (Rv. 470345 - 01)

Giudizio civile e penale (rapporto) - Cosa giudicata penale - Autorità in altri giudizi civili o amministrativi - Fatti materiali | Valutazione in modo diverso - Ammissibilità - Fattispecie in tema di addebitabilità della separazione tra coniugi alla moglie condannata per abbandono del domicilio coniugale.
Stato
decisa il 1991-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470345-01

Giudizio civile e penale (rapporto) - Cosa giudicata penale - Autorità in altri giudizi civili o amministrativi - Fatti materiali

Ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (del 1930) il giudicato sui fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale non impedisce al giudice civile di valutare gli stessi fatti in modo diverso ai fini della decisione della controversia civile sottoposta al suo esame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, in base ad una valutazione complessiva dei rapporti tra i coniugi, aveva escluso l'addebitabilità della separazione alla moglie, pur condannata ex art. 570 cod. pen. per aver abbandonato il domicilio coniugale, essendo risultati a carico del marito altri fatti, tali da neutralizzare il comportamento della moglie).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)