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Sez. 1, Sentenza n. 15128 del 23/11/2000 (Rv. 542080 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE | Accertamento dei fatti materiali oggetto di un giudizio penale - Autorità vincolante nei giudizi civili - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542080-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE

Ai sensi dell'articolo 28 cod. proc. pen. previgente, affinché il giudicato penale eserciti efficacia vincolante nel giudizio extrapenale per quanto concerne l'accertamento dei fatti materiali, è necessario che la decisione del giudice penale sia basata sugli stessi fatti che vengono in considerazione come oggetto di prova nel giudizio civile e, ove non sussista un rapporto di dipendenza tra l'accertamento dei fatti materiali e la controversia da risolvere in sede civile - o amministrativa -, il giudice civile - o amministrativo - ha facoltà di utilizzare le prove raccolte nel giudizio penale come elementi concorrenti alla formazione del suo convincimento (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in un giudizio avente ad oggetto l'annullamento di alcuni negozi ex art. 428 cod. civ., aveva escluso che la sentenza penale di proscioglimento per insufficienza di prove dal reato di circonvenzione di incapace determinasse preclusioni sull'accertamento delle condizioni psicofisiche della parte offesa per la non coincidenza tra stato di infermità o deficienza psichica nella fattispecie penale e quello di incapacità di intendere e di volere nella fattispecie civile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)