diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4506 del 28/02/2006 (Rv. 587524 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Solidarietà tra persona o ente collettivo e rappresentante - Soggetto "interessato" a proporre opposizione - Individuazione - Destinatario del provvedimento - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587524-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, nell'ipotesi in cui il trasgressore, vale a dire la persona fisica cui è attribuita la violazione, sia rappresentato, preposto o dipendente di una persona giuridica di un ente collettivo, ancorché privo di personalità giuridica, in virtù del rapporto di solidarietà previsto dall'art. 6 comma terzo legge n. 689 del 1981, il provvedimento sanzionatorio può essere emesso a carico sia dell'autore della violazione sia dell'ente collettivo solidalmente obbligato. In ogni caso la legittimazione all'opposizione all'ordinanza ingiunzione non deriva dall'interesse di fatto che l'opponente può avere alla rimozione del provvedimento, ma dall'interesse giuridico che egli abbia a tale rimozione quale destinatario del provvedimento. Ne consegue che anche in ipotesi astratta di vincolo di solidarietà, qualora nei confronti dell'ente collettivo non sia stato, in concreto, emesso alcun provvedimento, stante l'autonomia della relativa posizione, che non rimane pregiudicata dal provvedimento emesso, tale soggetto non è legittimato a proporre l'opposizione. (Fattispecie relativa a sanzione per irregolarità negli scarichi fognari irrogata nei confronti di un condomino, avverso la quale aveva proposto opposizione, rigettata per difetto di legittimazione, l'amministratore condominiale).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)