Sez. 1, Sentenza n. 12240 del 20/08/2003 (Rv. 566054 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Soggetto "interessato" a proporre opposizione - Configurabilità - Esclusione - Violazione del codice della strada - Mancata contestazione nei confronti dell'autore della violazione - Legittimazione a proporre opposizione - Insussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, la legittimazione all'opposizione all'ordinanza ingiunzione non deriva dall'interesse di fatto che l'opponente può avere alla rimozione del provvedimento, ma dall'interesse giuridico che egli abbia a tale rimozione quale destinatario del provvedimento. Ne consegue che l'autore di una violazione del codice della strada (o chi comunque aveva la disponibilità del mezzo con il quale la violazione sarebbe stata commessa) non è legittimato a proporla se non sia destinatario dell'ordinanza ingiunzione, stante l'autonomia della posizione di ciascun eventuale coobbligato, nei cui confronti sussiste l'obbligo di un'autonoma contestazione dell'infrazione, in mancanza della quale la sua obbligazione nei confronti dell'Amministrazione si estingue e la sentenza emessa nei confronti degli altri coobbligati in solido non fa stato.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)