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Sez. U, Ordinanza n. 1945 del 11/02/2002 (Rv. 552196 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Intervento di soggetti estranei alla causa di merito - Esclusione - Intervento dei soggetti legittimati - Forma del controricorso - Operatività.
Stato
decisa il 2002-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552196-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE

Mentre non è ammissibile, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, l'intervento in causa di soggetti che non siano parti, anche in senso formale, della causa in pendenza della quale il regolamento viene proposto, i soggetti che hanno tale veste devono intervenire nelle forme dell'ordinario procedimento per cassazione, cui rinvia l'art. 41, primo comma, cod. proc. civ., e, quindi, a mezzo di controricorso notificato nel termine di legge

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)