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Sez. U, Sentenza n. 11436 del 17/10/1992 (Rv. 479044 - 01)

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Procedimento in genere | Termine di decadenza ex art. 371 cod. proc. civ. per la proposizione del ricorso incidentale - Operatività.
Stato
decisa il 1992-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479044-01

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Procedimento in genere

L'art. 371 cod. proc. civ., sul termine di decadenza entro il quale deve essere proposto il ricorso incidentale trova applicazione anche nel procedimento di regolamento di giurisdizione, in considerazione del richiamo dell'art. 41 cod. proc. civ. alle regole del procedimento ordinario per cassazione, nonché della compatibilità di quel termine con la peculiarità del regolamento, il quale, pur non avendo natura impugnatoria, non si sottrae all'esigenza della concentrazione in unico giudizio di tutte le questioni attinenti alla giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)