Sez. U, Ordinanza n. 19667 del 22/12/2003 (Rv. 569156 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Concentrazione in unico giudizio di tutte le questioni attinenti alla giurisdizione - Forme e termini del ricorso incidentale - Operatività.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE
Ancorché il regolamento di giurisdizione non costituisca mezzo di impugnazione, esso comporta nondimeno la necessità di concentrare in un unico giudizio tutte le questioni attinenti alla giurisdizione, con la conseguenza che l'intimato, il quale intenda proporre a sua volta tale regolamento, deve farlo nelle forme e nel termine del ricorso incidentale ai sensi dell'art. 371 cod. proc. civ., al quale rinvia l'art. 41 dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)