Sez. L, Sentenza n. 9046 del 12/05/2004 (Rv. 572826 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Indennità supplementare in favore del dirigente d'azienda - Accordo interconfederale del 16 maggio 1985 - Licenziamento obiettivamente dovuto alla cessazione di ogni attività produttiva da parte del datore di lavoro per crisi aziendale - Spettanza della indennità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
L'indennità supplementare al trattamento di fine rapporto, prevista per i dirigenti di aziende industriali dall'accordo interconfederale 16 maggio 1985, deve essere riconosciuta al dipendente anche nel caso in cui il licenziamento sia obiettivamente dovuto alla cessazione di ogni attività produttiva da parte del datore di lavoro in conseguenza di una situazione di crisi aziendale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)