Sez. L, Sentenza n. 12628 del 23/09/2000 (Rv. 540417 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Indennità supplementare in favore del dirigente d'azienda - Accordo interconfederale 16 maggio 1985 - Licenziamento per soppressione dell'unità produttiva assegnata al dirigente - Spettanza a quest'ultimo dell'indennità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
L'indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista per i dirigenti di azienda industriali dall'accordo interconfederale 16 maggio 1985 deve essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia obiettivamente dovuto alla cessazione di ogni attività produttiva da parte del datore di lavoro in conseguenza di una situazione di crisi aziendale, anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia motivato il proprio recesso come dovuto alla soppressione dell'unità produttiva cui era addetto il dipendente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)