Sez. 1 - , Ordinanza n. 1649 del 19/01/2022 (Rv. 663560 - 02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Ammissione allo stato passivo – Indennità supplementare del TFR contemplata dall’Accordo sindacale del 27 aprile 1995 e riconosciuta ai dirigenti in caso di licenziamento per crisi aziendale – Licenziamento intimato per dare attuazione al concordato preventivo – Spettanza – Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In sede di ammissione allo stato passivo, va escluso il diritto a conseguire l'indennità supplementare del TFR contemplata dall'Accordo sindacale del 27 aprile 1995 e riconosciuta ai dirigenti in caso di licenziamento per crisi azienda, nel caso in cui il recesso della parte datoriale rifletta una scelta, quanto alla liquidazione del compendio o al risanamento dell'impresa, che è correlata allo stato di crisi di cui all'art. 160 I. fall. e alla gestione negoziata di tale crisi e sia finalizzato, in coerenza con il programma concordatario, a dare attuazione al medesimo, non assumendo rilevanza che il licenziamento sia stato intimato in epoca successiva alla presentazione della domanda di concordato, ma prima che il tribunale si sia pronunciato sull'ammissione alla procedura.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 27/04/1995
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)