Sez. 1, Sentenza n. 5777 del 28/10/1980 (Rv. 409605 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOSTITUTO D'IMPOSTA - FALLIMENTO - PIANO DI RIPARTO - ESECUZIONE - CORRESPONSIONE DA PARTE DEL CURATORE DI SOMME PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE IN FAVORE DELL'IMPRENDITORE PRIMA DEL FALLIMENTO - OBBLIGO DI EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE FISCALI IN SOSTITUZIONE DELL'IMPRENDITORE - INSUSSISTENZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOSTITUTO D'IMPOSTA - FALLIMENTO - PIANO DI RIPARTO - ESECUZIONE - CORRESPONSIONE DA PARTE DEL CURATORE DI SOMME PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE IN FAVORE DELL'IMPRENDITORE PRIMA DEL FALLIMENTO - OBBLIGO DI EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE FISCALI IN SOSTITUZIONE DELL'IMPRENDITORE - INSUSSISTENZA.*
Il curatore del fallimento, il quale, in esecuzione di pagamenti disposti dal piano di riparto, corrisponda somme per prestazioni professionali svolte in favore dell'imprenditore prima della instaurazione della procedura concorsuale, e con riguardo alle quali l'imprenditore stesso avrebbe dovuto operare le ritenute fiscali prescritte dal DPR 29 settembre 1973 n 600, non deve effettuare tali ritenute, tenuto conto che egli, organo dell'ufficio fallimentare e non mero rappresentante del fallito, non e compreso fra i soggetti per i quali gli artt 23 e seguenti del citato decreto, con elencazione a carattere tassativo, prevedono l'Obbligo delle ritenute medesime, in qualita di sostituti d'imposta.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)