diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5476 del 08/09/1986 (Rv. 448003 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE - OBBLIGO DI EFFETTUARE RITENUTE IN QUALITÀ DI SOSTITUTO DI IMPOSTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448003-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE - OBBLIGO DI EFFETTUARE RITENUTE IN QUALITÀ DI SOSTITUTO DI IMPOSTA - ESCLUSIONE.*

Il curatore del fallimento, attesa la sua qualità di organo dello ufficio fallimentare e non di mero rappresentante del fallito, non è compreso fra i soggetti per i quali gli artt. 23 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, con elencazione a carattere tassativo, prevedono l'Obbligo di effettuare ritenute in qualità di sostituti d'imposta. Pertanto, ai sensi dell'art. 10, commi secondo e quarto, d.P.R. n. 600 citato, il curatore ha soltanto l'Obbligo di presentare la dichiarazione della situazione patrimoniale conseguente alla chiusura della impresa (dichiarazione strumentale agli accertamenti futuri da parte degli uffici finanziari e non equivalente ad anticipato riconoscimento del debito d'imposta o ad impegno del suo pagamento) e non è anche tenuto all'esazione dei Tributi eventuali mediante accantonamento di somme appartenenti alla massa dei creditori e sulla base di funzioni sostitutive (di quelle dei predetti uffici), che sono estranee all'attività del curatore. (V 5777/80, mass n 409605; (Conf 660/85, mass n 418423).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 10, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)