Sez. 1, Sentenza n. 660 del 05/02/1982 (Rv. 418423 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE - OBBLIGO DI EFFETTUARE RITENUTE IN QUALITÀ DI SOSTITUTO D'IMPOSTA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE - OBBLIGO DI EFFETTUARE RITENUTE IN QUALITÀ DI SOSTITUTO D'IMPOSTA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Il curatore del fallimento, attesa la sua qualità di organo dello ufficio fallimentare e non di mero rappresentante del fallito, non è compreso fra i soggetti per i quali gli artt. 23 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, con elencazione a carattere tassativo, prevedono l'Obbligo di effettuare ritenute in qualità di sostituti d'imposta. Pertanto, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 4, d.P.R. n. 600 citato, il curatore ha soltanto l'Obbligo di presentare la dichiarazione della situazione patrimoniale conseguente alla chiusura dell'impresa, strumentale agli accertamenti futuri da parte degli uffici finanziari riguardante il risultato finale della liquidazione, ma non anche quello dell'esazione delle imposte eventuali mediante accantonamento di somme appartenenti alla massa dei creditori e sulla base di funzioni sostitutive (degli uffici finanziari) che sono estranee all'attività del curatore. (V. 5777/80, mass n 409605).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 10, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)