Sez. T, Ordinanza n. 13939 del 26/05/2025 (Rv. 675074-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Accertamenti tributari - Violazione delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale - Inutilizzabilità degli elementi raccolti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale sono utilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario, secondo un principio che, oltre ad essere sancito dalle norme sui reati tributari, è desumibile anche dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220 disp.att. c.p.p. il quale impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento fondato sulle risultanze della cd. lista Falciani).
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 20, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 65 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)