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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8605 del 28/04/2015 (Rv. 635558 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) | Utilizzazione di elementi indiziari acquisiti irritualmente - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Dati bancari del contribuente trasmessi dall'Autorità finanziaria francese a quella italiana ed acquisiti in violazione del diritto alla riservatezza bancaria - Inclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635558-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)

In tema di accertamento tributario, è legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria. (Nella specie, i dati erano stati acquisiti dallo Stato francese dietro corrispettivo in denaro, pagato ad un fornitore indagato per il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico e per appropriazione indebita di dati personali).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 26/07/1999 num. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)