Sez. L, Sentenza n. 535 del 23/01/1981 (Rv. 411015 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - DIFFERENZE RISPETTO ALL'ERRORE QUALE VIZIO DELLA MOTIVAZIONE EX ART 360 N 5 COD PROC CIV.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - DIFFERENZE RISPETTO ALL'ERRORE QUALE VIZIO DELLA MOTIVAZIONE EX ART 360 N 5 COD PROC CIV.*
Mentre l'errore di fatto quale motivo di revocazione ex art 395 n 4 cod proc civ cade su fatti costitutivi, impeditivi ed estintivi del rapporto sostanziale e riguarda gli Atti o documenti di causa, che rappresentano uno di tali fatti di modo che e solo una conseguenza dell'errore di fatto l'erronea affermazione o negazione di un fatto incontroverso, costitutivo, impeditivo o estintivo; tale errore, quale motivo di Cassazione ex art 360 n 5 cod proc civ, cade sulla supposizione implicita e mera affermazione dell'esistenza (o inesistenza) di un fatto costitutivo, estintivo o impeditivo del diritto fatto valere in contrasto inequivocabilmente con le risultanze degli Atti o documenti di causa. Da cio consegue che nel primo caso e solo l'errore di percezione che sostanzia il motivo, mentre nel secondo e l'errore del ragionamento, sotto il profilo della conoscenza, che viene svelato dal contrasto insanabile con le risultanze degli Atti o dei documenti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)