Sez. 2, Sentenza n. 2147 del 27/02/1998 (Rv. 513093 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Inesistenza della notifica - Presupposti e condizioni - Mancanza assoluta dell'atto ovvero esecuzione in modo assolutamente non previsto dal codice di rito.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE
Un atto processuale può legittimamente dirsi inesistente solo quando esso manchi totalmente degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato, ovvero sia non soltanto inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo, ma addirittura non passibile di considerazione sotto il profilo giuridico. L'inesistenza della notifica di una atto processuale non può, pertanto, essere ricollegata ad una sua qualsiasi irregolarità, ricorrendo, per converso, solo qualora essa sia del tutto mancata, ovvero risulti effettuata secondo forme e modalità assolutamente non previste dal codice di rito, e tali da non consentirne la sussunzione nella sfera del rilevante giuridico, con la conseguenza che la eventuale consegna della copia dell'atto da notificare a persona diversa da quella cui l'atto stesso era destinato (o cui avrebbe potuto comunque essere efficacemente consegnata secondo le norme del codice affinché fosse poi legittimamente portata a conoscenza del destinatario) può essere assimilata alla radicale mancanza della notificazione solo se la persona ricevente sia totalmente estranea al reale destinatario dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)