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Sez. 3, Sentenza n. 108 del 09/01/1997 (Rv. 501605 - 01)

MANDATO - COMMISSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Commissionario esercente professionalmente l'attività di mediazione di titoli - Incarico di acquisto di azioni di cooperativa a responsabilità - Criterio di buona fede nella formazione del contratto - Conseguenze - Obblighi di informazione circa la realizzabilità dell'operazione, gravanti sul commissionario - Contenuto - Limiti.
Stato
decisa il 1997-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501605-01

MANDATO - COMMISSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nel contratto di commissione, la buona fede che deve presiedere alla formazione dei contratti in generale comporta che il soggetto (individuale, quale un agente di cambio, o collettivo quale una banca) cui venga affidato l'incarico di acquistare titoli, e che, esercitando professionalmente tale attività, conosce, o deve conoscere, i limiti oggettivi dell'operazione, sia tenuto prima di accettare l'incarico ad informare di tali limiti il cliente, salvo che sugli stessi quest'ultimo si presenti già pienamente informato. Ne consegue che nel caso di incarico ad una banca di acquisto di azioni di una società cooperativa a responsabilità, il commissionario ha l'obbligo di informare il cliente della necessità di acquisire l'autorizzazione degli amministratori ai fini della opponibilità dell'acquisto alla società emittente a norma dell'art. 2523 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1731, Cod. Civ. art. 2523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)