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Sez. 2, Sentenza n. 807 del 29/01/1999 (Rv. 522757 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Autonomo giudizio di cognizione - Configurabilità - Conseguenze - Decreto ingiuntivo emesso fuori delle condizioni di legge - Accertamento della sola nullità del decreto - Esclusione - Potere - dovere del giudice di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte " ex adverso " - Sussistenza - Principi generali in tema di onere della prova - Applicabilità - Fattispecie: richiesta pagamento prestazione professionale forense - Prova dell'effettuata prestazione professionale - Necessità - Presentazione della parcella vistata dal competente ordine professionale - Sufficienza ai fini della emissione del decreto ingiuntivo - Valore probatorio nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione - Esclusione - Natura della parcella - Dichiarazione unilaterale del professionista.
Stato
decisa il 1999-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522757-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte " ex adverso ", ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso. In tale giudizio ordinario, incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazione professionale forense, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova della effettività della prestazione professionale, tenendo conto che la parcella vistata dal competente ordine professionale, che costituisce titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente, non ha valore probatorio nel successivo ed eventuale giudizio ordinario di opposizione, e non è vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli onorari, costituendo una semplice dichiarazione unilaterale del professionista.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)