Sez. L, Sentenza n. 8502 del 13/06/2002 (Rv. 555049 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Crediti previdenziali - Provvedimento monitorio - Giudizio di opposizione - Natura di ordinario giudizio di cognizione - Onere per l'opposto di prendere posizione in ordine ai fatti dedotti dal ricorrente per ingiunzione - Omissione - Conseguenze - Mancanza di contestazione - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Anche all'interno del rito del lavoro e della previdenza sociale il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito, pertanto l'opposto, attore sostanziale, ha l'onere di articolare la propria domanda secondo quanto previsto dall'art. 414 cod. proc. civ. e l'opponente ha l'onere di articolare le proprie difese secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ. prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore ed indicando specificamente i mezzi di prova e i documenti che deve contestualmente depositare; la mancanza di una specifica e tempestiva contestazione, da parte dell'opponente, dei fatti addotti dal ricorrente per ingiunzione - opposto consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)