diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11417 del 17/11/1997 (Rv. 510050 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Veste sostanziale di convenuto assunta dall'opponente - Onere probatorio delle parti - Ripartizione - Contestazioni dell'opponente - Conseguente modificazione delle domande o formulazione di un'eccezione in senso sostanziale - Configurabilità - Esclusione - Preclusioni ex artt. 416 e 437 cod. proc. civ. - Inoperatività.
Stato
decisa il 1997-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510050-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

L'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa, e conseguentemente la contestazione di tali fatti da parte dell'opponente nel corso del giudizio non comporta di per sè la modificazione di alcuna domanda, né la formulazione di un'eccezione in senso sostanziale, ma integra una mera difesa non soggetta alle preclusioni previste dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., rispettivamente per il primo grado e per l'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)