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Sez. 1, Sentenza n. 12173 del 09/06/2005 (Rv. 581217 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Procedimento - Norme sulla assunzione della prova testimoniale dettate per il processo di cognizione - Applicabilità - Esclusione - Decreto provvedente sul reclamo - Vizi deducibili - Censura di violazione degli artt. 244, 251, 253 e 231 cod. proc.civ., non accompagnata dalla denuncia di una menomazione in concreto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Inammissibilità per genericità.
Stato
decisa il 2005-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581217-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

Nel procedimento camerale di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, nel quale è rimessa alla discrezionalità del giudice l'assunzione di sommarie informazioni, è esclusa l'applicabilità delle norme processuali sulla prova testimoniale dettate per il giudizio ordinario di cognizione, fermo restando il diritto per le parti, anche in tale procedimento sommario, di conoscere gli elementi emersi e di svolgere le opportune difese. Ne deriva che in sede di ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto reso sull'ammissibilità dell'azione, in fase di reclamo, dalla corte d'appello, è inammissibile - in mancanza della denuncia di precise e concrete menomazioni della difesa sotto il profilo del rispetto del principio del contraddittorio - la censura genericamente accampata dal ricorrente con riferimento alla presunta violazione delle norme sul modo di deduzione della prova testimoniale (art. 244 cod. proc. civ.), sulla prestazione del giuramento (art. 251 cod. proc. civ.) e sulle modalità di interrogazione del testimone (artt. 253 e 231 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 231, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 251 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253, Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)